Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno lo scorso 19 luglio 2023, stabilendo, in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale con ammortamento alla francese, il seguente principio di diritto:
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Le Sezioni Unite hanno dunque così risolto l’annoso contrasto giurisprudenziale in tema di ammortamento alla francese, relativo alle conseguenze dell’omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”.
La questione, in particolare, concerneva se tale carenza di espressa previsione negoziale potesse comportare:
- l’indeterminatezza o l’indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418/2 C.c.
- la violazione delle norme in materia di trasparenza e di quella di cui all’art. 117, comma 4, TUB, che impone, a pena di nullità, che i contratti indichino il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.