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Giurisprudenza

Ammortamento alla francese: sul significato dell’espressione «interessi dovuti» ex art. 2855 comma 2 c.c.

31 Maggio 2021

Luca Serafino Lentini

Cassazione Civile, Sez. VI, 24 maggio 2021, n. 14166 – Pres. Acierno, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

A seguito del fallimento di una società mutuataria di due rapporti di finanziamento con piano di ammortamento alla francese, la domanda di insinuazione al passivo al grado ipotecario della banca creditrice viene accolta dal giudice delegato senza includervi le quote interessi relative ai due anni antecedenti il fallimento. Il successivo ricorso della banca viene accolto dal tribunale; che, per contro, ammette al rango ipotecario anche la quota interessi «per effetto dell’estensione del privilegio ipotecario agli interessi compensativi dovuti ex art. 2855, comma 2 c.c.». Del resto – aggiunge il tribunale – la risoluzione ex lege del mutuo, conseguente al fallimento, non pone nel nulla il piano di ammortamento, operando ex nunc per il futuro. Il fallimento propone dunque ricorso per Cassazione, che – posta l’assenza di precedenti nell’ambito della giurisprudenza di legittimità e il notevole impatto della soluzione per l’operatività dei mutui ipotecari – rimette la questione alla pubblica udienza.

A questo proposito, la Corte infatti rileva come la struttura propria del piano di ammortamento alla francese – caratterizzata da una composizione delle rate in cui la misura della quota interessi è inizialmente preponderante e via via decrescente; mentre la misura della quota capitale è caratterizzata da un’evoluzione progressivamente crescente, dunque di traiettoria opposta – comporta che una parte degli interessi corrispettivi diviene esigibile prima del tempo della sua maturazione (che si compie giorno per giorno, trattandosi di frutti civili: cfr. gli artt. 820,3 e 821,3 c.c.).

Tanto posto, si tratta di comprendere se il riferimento contenuto nell’art. 2855, comma 2 c.c. agli «interessi dovuti» rinvii agli interessi divenuti esigibili secondo il piano di ammortamento, ovvero a quelli che siano anche (e prima di tutto) maturati. Nell’interpretazione del significato di tale stringa normativa non si può peraltro trascurare che il successivo comma 3, riferibile agli interessi relativi alle annate successive al fallimento, pone un riferimento espresso agli interessi «maturati». In effetti, a voler dare all’espressione «interessi dovuti» contenuta nel 2 comma il significato di interessi «esigibili ovvero scaduti» si giungerebbe ad un esito paradossale per cui la stessa quota di interessi è suscettibile di ricadere sia nel disposto del 2 comma, sia in quello del 3 comma, con un irragionevole duplicazione della quota interessi dovuta al creditore.

 

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