INPS, con circolare n. 4 del 5 gennaio 2024, riepiloga le disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali, in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie, nel corso del 2024.
In sintesi, di seguito i temi trattati concernenti gli ammortizzatori sociali previsti per il 2024:
- indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)
- misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
- proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center
- trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa: è stata prorogata la CIG, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa
- proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria: l’intervento, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è stato prorogato per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio 2023-2026
- proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva, per un periodo massimo di 12 mesi: l’ammissione all’intervento straordinario resta subordinata, tra le altre condizioni, alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento e indicato il relativo onere finanziario
- proroga dell’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per i dipendenti del gruppo ILVA
- incremento della dotazione finanziaria per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22–bis del D.lgs n. 148/2015
- ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica: è stato riconosciuto per le imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità; i trattamenti possono riguardare anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2024 e l’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.
- intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale: il trattamento può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale, in relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
- intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica
- congedo parentale: riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino; per il solo 2024, la misura dell’indennità di cui trattasi, è pari all’80% della retribuzione
- misure in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. e norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico