Con Circolare n. 19 del 11 settembre 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti relativamente all’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale n. 83473 del 01 agosto 2014 che, alla luce delle disposizioni normative di cui all’articolo 4, comma 2, decreto legge 54/2013, convertito nella legge 85/2013, individua i criteri concessivi e le procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.
Sul punto si ricorda che, al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, l’articolo 2, commi 64, 65, 66 e 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto anche per gli anni 2013-2016 – sia pure in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse a ciò destinate – la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.
Nel perdurare delle conseguenze occupazionali della crisi, il legislatore è successivamente intervenuto, con il D.L. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2013, ad incrementare le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, al contempo prevedendo all’articolo 4, comma 2, la necessità di fissare dei criteri per la concessione di tali prestazioni.