L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet alcuni chiarimenti, sotto forma di nuova FAQ, relativamente alla comunicazione degli interessi passivi per mutuo garantito da ipoteca per acquisto dell’abitazione principale.
Di seguito si riporta espressamente la FAQ pubblicata dall’Agenzia.
In quali casi deve essere valorizzato il Campo 10 “Tipologia mutuo” con il valore 2 = Garantito da ipoteca per acquisto abitazione principale?
Per i mutui stipulati fino al 31/12/2018, qualora non sia già stata fornita dal cliente l’informazione sul possesso dei requisiti per fruire della detrazione Irpef (descritti nelle istruzioni per la compilazione del modello 730), la banca valorizza il Campo 10 Tipologia mutuo = 2 se è in possesso dell’informazione che il cliente ha diritto alle agevolazioni “prima casa” o di informazione analoga in merito alla tipologia/finalità del mutuo (ad esempio in base alla classificazione fornita dalla Banca d’Italia). Resta ferma la valorizzazione del Campo 10 con il valore 2 per i mutui stipulati fino al 31/12/2018 anche nel caso in cui il cliente, pur non avendo diritto alle agevolazioni prima casa e pur non essendo la banca in possesso di informazione analoga in merito alla tipologia/finalità del mutuo, comunica, entro il 31/12 dell’anno di riferimento, di possedere i predetti requisiti per fruire della detrazione Irpef.
Per i mutui stipulati dal 1/1/2019 la banca indica il valore 2 se il cliente:
- comunica, in sede di stipula del contratto di mutuo o comunque entro il 31/12 dell’anno di riferimento, che possiede i requisiti per fruire della detrazione Irpef
- ovvero non fornisce alcuna comunicazione sull’eventuale possesso dei requisiti per fruire della detrazione Irpef, in sede di stipula del contratto di mutuo o comunque entro il 31/12 dell’anno di riferimento, avendo però fornito alla banca l’informazione del possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni prima casa.
Nel Campo 10 va indicato, invece, il valore 3:
- per i mutui stipulati fino al 31/12/2018, se il cliente non ha diritto alle agevolazioni prima casa o se la banca non è in possesso di informazione analoga in merito alla tipologia/finalità del mutuo; oppure ancora se il cliente comunica, entro il 31/12 dell’anno di riferimento, di non essere in possesso dei requisiti per fruire della detrazione Irpef.
- per i mutui stipulati dal 1/1/2019, se il cliente comunica, in sede di stipula del contratto di mutuo o comunque entro il 31/12 dell’anno di riferimento, che non possiede i requisiti per fruire della detrazione Irpef, ovvero se il cliente non fornisce alcuna comunicazione sull’eventuale possesso dei requisiti per fruire della detrazione Irpef, nei termini indicati in precedenza, e non ha fornito alla banca l’informazione del possesso dei requisiti per il diritto alle agevolazioni prima casa.