Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013 il comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 16 maggio 2013 in materia di Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti ex art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012.
Il citato art. 33-ter prevede infatti l’istituzione dell’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti presso l’Autorità, nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all’art. 62-bis del decreto legislativo n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale, cui le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Con il presente comunicato l’Autorità ha chiarito che, in via transitoria, ai fini dell’adempimento all’obbligo di cui all’art. 33-ter del decreto-legge n. 179/2012, le stazioni appaltanti già registrate presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per le finalità di cui al d.lgs. n. 163/2006 e alla legge n. 136/2010, sono tenute ad acquisire sul sito della stessa Autorità, a partire dal 10 luglio 2013, l’Attestato di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, avente validità per tutto il 2013.
A partire dal 01 settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti dovranno comunicare, per l’espletamento del procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell’iscrizione nell’Anagrafe Unica.