Stante la declaratoria d’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 pronunciata dalla Corte costituzionale n. 425/2000, alle clausole produttive di interessi anatocistici inserite in contratti anteriori alla delibera del CICR del 09 febbraio 2000, alla cui entrata in vigore il medesimo articolo ne limitava l’efficacia con successivo obbligo di adeguamento secondo le modalità ivi previste, deve ritenersi escluso il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all’art. 7, comma 2, della medesima delibera.
Tale norma, infatti, nel prevedere la possibilità per le banche di adeguare in via unilaterale le nuove clausole che non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, non può dirsi applicabile con riferimento alle suddette clausole anatocistiche, posto che il correntista, grazie alla predetta declaratoria d’illegittimità costituzionale, ha diritto alla totale esclusione dell’anatocismo sugli interessi a suo debito, con la conseguenza che tali nuove condizioni saranno da qualificare peggiorative rispetto alle precedenti.
Non essendo, pertanto, consentito l’adeguamento unilaterale ai sensi della predetta disposizione interministeriale, soltanto un nuovo, espresso accordo delle parti, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 citato, avrebbe potuto introdurre nel contratto una clausola anatocistica (nel rispetto, ovviamente, dei limiti di legge).