Con decisione del 4 marzo 2016, n. 2059, l’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Napoli) è venuto a considerare un caso di capitalizzazione degli interessi posta in essere dalla Banca nell’ambito di un rapporto inerente a una carta di credito c.d. revolving. Nel caso di specie, peraltro, il calcolo di interessi su interessi operato dall’intermediario è, addirittura, riferibile a un periodo di inoperatività della carta: questa dall’aprile 2014 risulta, infatti, «inutilizzata oltre che inutilizzabile» a causa di un blocco predisposto dallo stesso intermediario.
In merito a tale operazione l’Arbitro afferma comela disciplina di riferimento è quella «generale», rinvenibile all’art. 1283 del c.c.: il rapporto in questione non fa eccezione alla disciplina sul divieto dell’anatocismo bancario. Lo stesso, infatti, rifacendosi a quanto più volte affermato dal Collegio, ribadisce come la maturazione di interessi su interessi (scaduti e) capitalizzati possa andare esente dal generale divieto di cui all’art. 1283 c.c. solo qualora a venire in discorso sia un rapporto di conto corrente bancario (stando alla deliberazione CICR del 9 febbraio del 2000, attuativa dell’art. 120, comma 2 T.U.B. – testo allora vigente).
Nel caso di specie, dunque, la possibilità «di riportare a capitale la quota di remunerazione già maturata» sussiste solo qualora «sopravvenga domanda giudiziale o convenzione tra le parti posteriore alla scadenza».
Per l’effetto – prosegue l’Arbitro – la capitalizzazione infra-annuale dell’interesse (passaggio a capitale degli importi degli interessi semplici maturati e non pagati a scadenza) operata dall’intermediario, dal momento che realizza proprio l’«effetto anatocistico vietato», gli impone di «depurare degli effetti della capitalizzazione il rapporto di conto» relativo alla carta revolving (ABF, 4 marzo 2016, n. 2059).