Con l’ordinanza n. 20172 del 03 settembre 2013 la Cassazione ha escluso la configurabilità di un’ipotesi di c.d. overruling nella pronuncia delle Sezioni Unite del 02 dicembre 2010, n. 24418, con cui la Corte aveva chiarito che, una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
Dal ché ne consegue l’esclusione di eventuali rimedi a tutela dell’affidamento incolpevole della banca.
Ai fini di tali rimedi, ricorda la Corte, rileva il solo mutamento, nella giurisprudenza di legittimità, della consolidata interpretazione di norme di carattere processuale (e sempre che si tratti di mutamento in senso restrittivo delle facoltà delle parti), mentre nella specie il chiarimento delle Sezioni Unite non ha comportato alcuna modifica della precedente giurisprudenza della Corte di Cassazione e ha riguardato norme di diritto sostanziale.