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Dialoghi

Anatocismo falso problema

1 Settembre 2015

Mario Comana

Professore Ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Università LUISS Guido Carli di Roma

Di cosa si parla in questo articolo

Se si guarda al tema dell’anatocismo con gli occhi dell’economista, o anche solo della tecnica bancaria, vien fatto di sorridere verso i poveri colleghi giuristi che da anni si devono confrontare su un tema così poco affascinante. Perché si è montata una gran tenzone (e un vasto contenzioso) intorno al nulla, come dimostra la proposta di delibera del Cicr per dare attuazione all’art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario, che alla fine si risolve in un sconto di (almeno) 60 giorni sul pagamento degli interessi. Come se il trascorre di un lasso di tempo, necessariamente arbitrario, potesse mutare la natura del debito e lo trasformasse da sterile a fertile. Come ha già scritto Fabio Civale nel suo primo approfondimento su questo sito, il testo proposto lascia aperte molte questioni sotto il profilo giuridico e, aggiungo io, anche sotto quello tecnico. Per citarne solo alcuni, bisogna considerare l’effetto degli interessi maturati ma non esigibili sull’utilizzo del fido concesso e sulle segnalazioni alla Centrale Rischi, l’interazione di questa disciplina con quella dell’usura, le problematiche tecniche di gestione dei conti per capitale e per interessi attivi e interessi passivi, l’ipotesi di compensazione fra interessi attivi e la compensazione con quelli passivi, la gestione dei prefinanziamenti dei mutui fondiari e tanto altro ancora. Quindi sarà necessario tornare più volte su questo argomento. Intanto vorrei proporre alcune considerazioni di carattere generale, volte a inquadrare nella prospettiva della matematica finanziaria l’inconsistenza del tema che ci occupa, ancorché ovviamente poi alla norma positiva ci si debba pienamente conformare.

L’anatocismo è un falso problema, che può appassionare solo qualche arcaico e disinformato paladino dei diritti dei consumatori, ancora schiavo di concezioni medievali secondo le quali l’interesse sarebbe di per sé una pretesa usuraria. Figuriamoci gli interessi sugli interessi! Ecco, questa è in fondo l’unica argomentazione che i contestatori dell’anatocismo sanno muovere: gli interessi non devono produrre altri interessi. E perché mai? Già è artificiale, per ingenuità o per malizia, la qualificazione che si vuole dare al debito fra “sorte capitale” e “sorte interesse”. L’arcaicità dei termini desta qualche sospetto. Ma non è caratteristica propria del denaro di essere fungibile? E come si fa allora a battezzare una somma in funzione della sua origine? Quando un debito è maturato diviene unitario: o è dovuto o non lo è. E se è dovuto, nessuno mi convincerà mai che il ritardo nel suo adempimento possa essere senza conseguenze e non debba avere una remunerazione a favore di chi la subisce. L’idea che questo ritardo venga compensato con riguardo alla componente capitale e non a quella degli interessi è semplicemente bizzarra. Il testo in commento chiarisce che la disciplina della mora non costituisce anatocismo, ma anche al di fuori dell’ipotesi di ritardo, la prefigurata soluzione di consentire il differimento del pagamento degli interessi senza alcuna compenso è priva di logica finanziaria. Credo che questo tema sia noto ai giuristi come il problema della scindibilità o inscindibilità della rata. Non ho un’opinione forte sotto il profilo giuridico, ovviamente, ma provate a chiede a qualunque esperto di matematica finanziaria straniero se, scaduto un titolo con le sue cedole, abbia senso che gli interessi per l’eventuale ritardo di pagamento maturino solo sul capitale e non sulle cedole: non vi risponderà perché, semplicemente, non capirà la vostra domanda. So bene che esiste un articolo del codice civile che si occupa dell’imputazione dei pagamenti del debitore ai diversi titoli del suo debito, richiamato anche dal testo in commento, ma ripeto che in una prospettiva finanziaria è irrilevante, perché l’unico fatto che conta è la trasformazione del credito in cassa, cioè l’effettivo incasso della somma totale. Che poi le singole unità monetarie siano battezzate come interessi, spese o capitale è del tutto ininfluente sui flussi di cassa. Per quel poco che capisco di diritto, credo che la legge dovrebbe vietare solo i comportamenti che sono contrari all’etica o alla morale, le quali ovviamente cambiano nel tempo, o che sono lesivi dei diritti altrui. Cosa c’è di non etico o di immorale nella circostanza che, se il pagamento degli interessi viene differito, il debitore debba compensare il creditore con un ulteriore interesse? Francamente, credo che sia immorale il contrario, cioè che il debitore, pur tenuto al pagamento del montante a una certa data, possa impunemente differire il versamento di una parte di questo montante. Per le stesse ragioni credo che sia lesivo degli interessi del mutuante consentire al mutuatario di non pagare gli interessi alla scadenza convenuta.

Dunque, l’anatocismo è un spettro che qualcuno si porta ancora in giro come se fosse il modo con il quale le banche e gli altri intermediari sottopongono a vessazione i poveri debitori già soffocati da intollerabili tassi di interesse, peraltro oggi ai minimi storici quando non addirittura negativi! Ma la realtà è ben diversa, e la fredda analisi in chiave economica smaschera che il problema dell’anatocismo è del tutto artificiale. La matematica finanziaria non conosce l’espressione anatocismo ma si avvale delle tecniche di capitalizzazione che può essere semplice o composta. Benché anatocismo e capitalizzazione composta non siano sinonimi (cosa che peraltro risulta difficilmente comprensibile alla maggior parte dei giuristi) è utile spendere qualche momento su questi concetti. Molti ritengono che la capitalizzazione composta sia un metodo per “fregare” il cliente dichiarando un tasso nominale inferiore a quello effettivo. È vero? Solo in parte. Intanto diciamo subito che, se di problema si tratta, attiene alla trasparenza delle condizioni contrattuali e non all’onerosità del rapporto. Ovviamente sarebbe disonesto pattuire un tasso annuo e poi applicarlo con cadenza mensile, ma questo rende evidente che siamo nel campo della corretta applicazione della volontà delle parti o, al contrario, al tentativo di lucrare sulla non corretta percezione dell’onerosità complessiva del contratto che potrebbe avere un cliente poco avveduto. Ma dal punto di vista quantitativo non vi è assolutamente motivo di preferire la capitalizzazione semplice a quella composta o addirittura a nessuna capitalizzazione. Le formule matematiche sono in grado di pervenire a qualunque risultato le parti desiderino, nel senso che per qualunque montate si voglia ottenere, dato l’intervallo temporale, esisterà sempre un tasso che lo determina. In altre e più semplici parole: se il mutuante vuole ottenere un certo guadagno, può applicare una vasta serie di combinazioni di tassi, periodicità e regimi di capitalizzazione che danno il medesimo interesse. Certo, se non utilizzo alcun regime di capitalizzazione dovrò ricorrere a un tasso nominale più elevato rispetto al caso della capitalizzazione composta, idem se applico una periodicità di capitalizzazione più frequente. Però la matematica finanziaria ha inventato anche i tassi equivalenti, che consentono di riesprimere qualunque interesse su qualunque base temporale e con qualunque regime di capitalizzazione. Sono esempi di tassi equivalenti lo 0,797% mensile, il 2,411% trimestrale e il 46,41% quadriennale, perché tutti producono 10 euro di interessi in un anno su un capitale di 100 euro. E con questo credo di avere dimostrato che il regime e la frequenza della capitalizzazione non sono di per sé atti a modificare la misura dello scambio fra le parti. Come dicevo poco fa, c’è un problema di chiarezza e di percezione dell’entità dello scambio, soprattutto perché la nostra consuetudine è quella di ragionare in termini di interessi annuali. Se propongo a un mio amico di prestarmi 100 euro per 2 anni al 10%, sicuramente egli si aspetterà una remunerazione di 20 euro, cioè 10 euro per ogni anno (non di 10 per tutto il biennio, come risulterebbe del semplice calcolo del 10% sul capitale). E già che ci siamo, proviamo a domandarci: alla scadenza, si aspetterà la restituzione di 120 euro (nessuna capitalizzazione) o 121 euro (capitalizzazione semplice)? Io mi sentirei in dovere di pagare 121, remunerando anche i 10 euro di interesse che ho corrisposto un anno dopo la maturazione. Sono così masochista da sottopormi a una forma di auto anatocismo? Può darsi, ma continuo a pensare che sia giusto così.

In conclusione, ciò che ha consentito di costruire tutto questo inutile castello di confronto giuridico e di contenzioso fra le banche e i clienti è il fatto che, per consuetudine, si esprimono tassi annuali e, sempre per consuetudine, la capitalizzazione dei conti correnti avveniva con cadenza trimestrale. Questo sarebbe l’abbaglio che ha permesso a qualche sedicente paladino dei clienti bancari di montare la questione che, come detto, potrebbe avere un minimo di fondamento in termini di trasparenza, e che invece è stata spostata sul piano dell’equità e della sostanza dello scambio e addirittura dell’indeterminatezza delle condizioni del contratto. Ma se questo è il punto, la soluzione era molto più semplice: imporre la simmetria fra la periodicità della capitalizzazione e quella del tasso di interesse, oppure, ancora più semplicemente, stabilire che la capitalizzazione può essere solo annuale, così che sia coerente con il tasso di interesse nominale che usualmente viene negoziato appunto sulla tale scadenza. Ma evidentemente le soluzioni più semplici non sono apprezzate in campo normativo.

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