Con sentenza n. 3649 del 08 marzo 2012 la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema relativo alla concessione del decreto ingiuntivo su un credito comprensivo di interessi anatocistici.
Nel caso di specie, accertata illegittimità degli interessi anatocistici applicati dalla banca, la Corte di Appello aveva revocato il decreto ingiuntivo concesso contro alcuni clienti della stessa per lo scoperto di conto corrente. Nel revocare il decreto la Corte d’Appello aveva ritenuto che l’applicazione illegittima di tali interessi anatocistici avesse fatto venir meno i caratteri della liquidità ed esigibilità del credito azionato dalla banca.
La Cassazione, accogliendo il ricorso contro la revoca del decreto, ha affermato il principio secondo cui l’accertata nullità delle clausole concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista non travolge l’intero credito azionato dalla banca in via monitoria, bensì la sola parte di esso riguardante gli interessi calcolati in base a dette clausole, ed impone quindi al giudice di merito di provvedere ad un nuovo calcolo degli interessi dovuti, senza applicare la suddetta capitalizzazione.