Con la sentenza in oggetto, la Cassazione, confermando il proprio consolidato orientamento, ha ricordato come l’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trovi un limite, oltre che nel caso in cui si abbia evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causale, anche laddove: le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia o ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; quando il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito; quando, infine, la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta.
Sulla base di tali principi, la Cassazione ha quindi affermato come il garante autonomo debba ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica.
Se si ammettesse la soluzione contraria, evidenzia la Cassazione, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta.