Con ordinanza n. 18664 del 03 luglio 2023 (Presidente De Chiara, Relatore Falabella) la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato il principio in materia di anatocismo e capitalizzazione infrannuale.
In particolare, la Cassazione conferma l’orientamento secondo cui la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Il principio era già stato espresso dalla Cassazione nell’ordinanza del 10 febbraio 2022, n. 4321 (Pres. Bisogni, Rel. Falabella), qui commenta sulla nostra Rivista da Paolo Pompei di Banco BPM in “Anatocismo: capitalizzazione infrannuale degli interessi dopo la delibera CICR 2000“.