Nell’ipotesi della conclusione di mutui fondiari, si configura – per effetto della previsione di cui all’art. 14 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 – una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale contemplato dall’art. 1283 c.c., con la conseguenza che gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento.
Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, e ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 394 del 2000 (conv., con modif., dalla I. n. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha – con sicura incidenza sulla questione – escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., mediante la sentenza n. 29 del 2002.