Con sentenza n. 1328 del 29 ottobre 2013 il Tribunale di Udine ha fornito interessanti chiarimenti in ordine alle modalità di computo del saldo di conto corrente volto a definire la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse funzionale all’azione di ripetizione degli interessi anatocistici.
Sul punto il Tribunale di Udine richiama l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 24418/10, secondo cui se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Il Tribunale, nel valutare se i pagamenti effettuati dai correntista avessero o meno efficacia solutoria, ha vagliato due diverse modalità di calcolo: considerare i saldi calcolati come risultanti dai conteggi effettuati per eliminare l’effetto anatocistico; oppure, considerare i saldi così come risultanti negli estratti conto inviati dalla banca.
Secondo il Tribunale, l’ipotesi più corretta, alla quale si deve fare riferimento, è la prima.
In tal senso, evidenzia il Tribunale, non appare condivisibile la tesi secondo cui l’accertamento preliminare concernente la prescrizione vada condotto prima di entrare nel merito delle singole operazioni.
Infatti, prosegue il Tribunale, mentre l’azione restitutoria è soggetta a termine prescrizionale, altrettanto non vale per le azioni dirette all’accertamento della nullità delle clausole anatocistiche.
Ne consegue che si deve prima accertare quali clausole siano nulle, e quali effetti derivino da tale nullità; successivamente, sulla base di tale accertamento, appurare quali poste abbiano natura solutoria e quali natura ripristinatoria, ed applicare solo alle prime il termine di prescrizione che preclude la domanda di restituzione.