Con sentenza del 25 novembre 2014 il Tribunale di Milano ha affermato i seguenti principi:
a) anzitutto il Tribunale ha ribadito che la domanda di ripetizione di indebito formulata quando il conto è ancora in essere è inammissibile;
b) il correntista ha l’onere di formulare contestazioni specifiche e “collegate al rapporto in concreto intercorso tra le parti”. In particolare, il Tribunale ha affermato che al riguardo l’attore ha “un onere assertivo dei fatti” “prima ancora ed oltre all’onere probatorio”;
c) il correntista ha l’onere inoltre di prendere specifica posizione sulla documentazione prodotta dalla Banca inerente il rapporto;
d) la perizia di parte prodotta solitamente dai correntisti “in generale non ha valore probatorio, ma ha mero valore indiziario”. Essa è comunque inattendibile laddove si fondi su documentazione “lacunosa” ovvero “parziale (i soli scalari)”;
e) alla stregua di una perizia “inattendibile”, di contestazioni generiche e della “produzione dei soli scalari parziali”, l’istanza di CTU è inammissibile “in quanto di natura meramente esplorativa”;
f) inammissibile è anche l’istanza ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto in mancanza di istanza ex art. 119 TUB. Infatti “gli estratti conto sono documenti da considerare nella disponibilità della stessa parte istante, in quanto sono periodicamente inviati al correntista”;
g) è abusiva, e va quindi sanzionata ex art. 96 c.p.c., l’azione del correntista che abbia “agito in giudizio in una causa di natura documentale, senza attivarsi per acquisire la documentazione necessaria per l’esame delle domande, né prima del giudizio, né successivamente, nonostante siano stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c.”.