Nel caso di sanzioni amministrative nei confronti dello sponsor di un’offerta al pubblico, dovute a omissioni informative nel prospetto, è da escludersi l’applicazione retroattiva della lex mitior entrata in vigore successivamente al fatto commesso. È infatti escluso che un simile principio si applichi alle sanzioni amministrative, per le quali vige il principio tempus regit actum.
Né, in questa prospettiva, la sentenza CEDU 4 marzo 2014 (causa Grande Stevens c. Italia) può condurre a un diverso esito. Il rilievo proprio della detta pronuncia si limita, infatti, alle regole in tema di c.d. «giusto processo» (e, in via segnata, il principio del ne bis in idem), senza alcun effetto di estensione automatica e generalizzata delle regole in materia penale – che resta circoscritta, nell’ordinamento interno, a un criterio di legalità formale ex art. 25 Cost. – alle sanzioni amministrative.