In tema di azione revocatoria, occorre conferire rilievo a una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito contestato è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito, o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.