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Giurisprudenza

Ancora sull’insolvenza di Banca Carife: nel giudizio per la dichiarazione dell’insolvenza è sufficiente citare gli organi in carica nel momento in cui questa si è manifestata

4 Luglio 2016

Altea Rossi

Corte d’appello di Bologna, 19 maggio 2016, n. 866

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 19 maggio 2016, n. 866, la Corte d’appello di Bologna viene a pronunciarsi sull’insolvenza di Banca Carife. Nella specie, la questione verte sull’omessa integrazione del contraddittorio nel procedimento svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di Ferrara, in data 10 febbraio 2016.

I reclamanti (ex amministratori ed ex sindaci della Banca in questione) hanno impugnato la sentenza del Tribunale, dichiarativa dell’insolvenza, censurando l’omessa citazione del «cessato rappresentante legale della Banca», ai sensi dell’art. 82, comma 2, TUB. Nell’eventualità di accoglimento della censura – come non manca di sottolineare la Corte d’Appello – l’effetto sarebbe quello della dichiarazione di nullità della sentenza stessa, con contestuale rinvio al giudice di prime cure.

Nell’esame di questo motivo, la Corte viene a precisare che, pur essendo i soggetti reclamanti legittimati ad agire quali «interessati qualificati» ex artt. 18 e 195 l. fall., la censura sollevata non merita comunque accoglimento.

Premesso che, per dichiarare l’insolvenza, va accertata la sua sussistenza «al momento di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta», nel relativo giudizio, ai fini dell’integrità del contraddittorio, va citato esclusivamente l’organo che disponeva dei poteri nel momento «immediatamente prima» l’emanazione del provvedimento di liquidazione o, comunque, quello in carica alla data – eventualmente precedente – a cui l’insolvenza risale.

Ora, nel caso di specie, la Corte rileva come la stessa non si fosse ancora manifestata allo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo di cui i reclamanti erano parte, essendo, per contro, «conclamata» in fase di messa in liquidazione.

Ne consegue che – come giunge a concludere la Corte – i destinatari del diritto a essere sentiti erano necessariamente nonché esclusivamente i commissari dell’amministrazione straordinaria(*), effettivamente sentiti in primo grado.

Nessuna violazione del contraddittorio, dunque.

 

(*) Il commissario straordinario, nel caso, coincideva infatti con la persona del commissario della risoluzione, disposta a seguito dell’amministrazione straordinaria, nonché con quella del commissario liquidatore in carica nel successivo procedimento di liquidazione coatta.

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