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Giurisprudenza

Ancora sulla natura assicurativa o finanziaria delle polizze linked

30 Luglio 2021

Alessandra Camedda, Ricercatrice di Diritto dell’economia nell’Università di Cagliari

Tribunale di Roma, 28 maggio 2021 – G.U. Ruggiero

Di cosa si parla in questo articolo

Con le sentenze gemelle del 28 maggio 2021, il Tribunale di Roma ha escluso la natura finanziaria di polizze linked (art. 2, co. 1, cod. ass., ramo III) caratterizzate dall’assunzione di un rischio demografico pari all’1% del valore della polizza, negando, per l’effetto, l’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 21 e 23 TUF invocata dagli attori. Secondo il giudice capitolino la sussistenza di un rischio demografico, seppur irrisorio, salvaguarderebbe la causa assicurativa-previdenziale delle polizze linked, la quale non potrebbe dirsi esclusa nemmeno quando il contratto non preveda alcuna garanzia di restituzione del capitale versato (c.dd. polizze linked “pure”).

Il Tribunale di Roma interviene così nell’annoso dibattito sulla natura assicurativa o finanziaria delle polizzelinked,aderendo all’orientamento, allo stato minoritario in dottrina e in giurisprudenza, secondo il quale tali contratti, siano essi del tipounit oindex linked, avrebbero natura assicurativa anche in caso di assunzione, da parte dell’assicuratore, di un rischio demografico modesto ― e finanche simbolico ― ed indipendentemente dall’incidenza, sul quantum della prestazione dovuta all’assicurato,dell’andamento dei mercati finanziari (Per una recente trattazione del tema, comprensiva di una accurata ricostruzione del dibattito e dei necessari riferimenti di dottrina e giurisprudenza, v. da ultimo CORRIAS P.,Le assicurazioni sulla vita, inTrattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo, Milano, 2021, il quale, contrariamente all’orientamento accolto dai provvedimenti segnalati, ritiene che le polizze di ramo III che non prevedano alcuna garanzia di restituzione del capitale versato – o che contemplino una garanzia parziale, inferiore cioè al premio versato – non avrebbero natura propriamente assicurativa bensì finanziaria, in quanto inidonee alla realizzazione della funzione previdenziale che contraddistingue le assicurazioni sulla vita ex art. 1882 c.c.).

 

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