La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Status di beneficiario effettivo e diritto al rimborso di ritenute su dividendi

24 Ottobre 2024

Fabio Povegliano, Dottore in giurisprudenza, praticante avvocato del Foro di Treviso

Corte di Cassazione, Sez. V, 3 settembre 2024, n. 23628 – Pres. Cirillo, Rel. Napolitano

Con sentenza n. 23628/2024, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sulla verifica dello status di “beneficiario effettivo”, a seguito del diniego all’istanza di rimborso proposta da una società di diritto olandese della ritenuta del 5% applicata dalla controllata italiana sui dividendi da questa distribuiti. 

Nel caso esaminato, la società estera, formatosi il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso ricorreva avanti alla CTP di Pescara e successivamente alla CTR dell’Abruzzo, ritenendo sussistenti i requisiti previsti dall’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 attuativo della c.d. “direttiva madre-figlia”. 

La CTR respingeva il gravame ritenendo che la ricorrente non avesse dato prova di essere la beneficiaria effettiva dei dividendi distribuiti dalla società italiana, poiché non aveva dimostrato l’effettivo accredito dei dividendi sotto forma di flussi di denaro, la soggettività passiva all’imposizione olandese e il versamento delle imposte in tale Paese nel periodo in esame. 

Con ricorso per cassazione la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 della direttiva 2011/96/UE, nonché dell’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, posto che il giudice dell’appello aveva ritenuto che lo status di “beneficiario effettivo” sussistesse unicamente laddove gli utili fossero distribuiti mediante pagamento in denaro e non anche se versati mediante compensazione ovvero attraverso modalità di estinzione dell’obbligazione diverse dal pagamento.

La Corte di legittimità, ponendosi in continuità con quanto precedentemente statuito nella sentenza n. 16173/2023, ha ribadito che l’indagine volta a verificare la qualità di beneficiario effettivo si incentri in tre test autonomi e disgiunti elaborati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità conosciuti come: “substantive business activity test”, volto a verificare lo svolgimento di una attività effettiva da parte della società percipiente, “dominion test”, volto a verificare l’effettiva capacità della società di disporre delle somme percepite a titolo di dividendi ovvero di interessi e “business purpose test”, volto a verificare le ragioni sottese all’interposizione della società nel flusso reddituale transfrontaliero. 

Dopo aver accertato che la società rivestiva la qualità di beneficiario effettivo, emergendo dalle risultanze istruttorie che la stessa tratteneva per sé parte significativa dei dividendi ricevuti utilizzandoli per i propri scopi, che svolgeva effettivamente una attività economica e che il gruppo cui faceva parte era insediato in Olanda dagli anni settanta, la Cassazione ha ribadito, con riferimento alle modalità di distribuzione dei dividendi, il principio di diritto per cui “il fatto che parte dei dividendi distribuiti siano stati utilizzati a parziale compensazione con debiti per finanziamenti erogati dalla società figlia non esclude di per sé a monte il potere di disporre delle somme distribuite a titolo di dividendi dalla controllata per il miglior perseguimento delle finalità del gruppo in relazione all’attività economica concretamente esercitata”. 

Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter