Nella sentenza in esame il Tribunale è chiamato a deliberare in merito al ricorso monitorio depositato dall’attore al fine di ottenere il riconoscimento dei compensi relativi all’attività svolta quale amministratore di società soggetta a liquidazione al momento dell’instaurazione del giudizio.
Nel caso di specie, il compenso risulta regolarmente approvato dall’assemblea (ex art. 2389 c.c.), la quale da verbale aveva accolto all’unanimità la proposta di compenso avanzata dall’attore. Mentre peraltro da una parte la società dichiara che il compenso approvato nella delibera si riferisse al solo anno solare in corso, l’attore sostiene all’opposto che tale remunerazione sia da ritenersi relativa ad ogni anno di assunzione dell’incarico da parte dello stesso.
Il Tribunale delibera a favore dell’attore, ricorrendo in primis al tenore letterale della delibera (con particolare riferimento all’utilizzo dell’aggettivo “annuo” a qualificare l’ammontare stabilito), in secundis alla volontà di attribuire alla delibera un’interpretazione logica coerente (non avrebbe senso menzionare una rivalutazione annua del compenso, se il compenso non fosse determinato in ottica pluriennale), e da ultimo al comportamento successivo delle parti (evidenziando in particolare come da delibere successive dell’assemblea risultasse la pattuizione di un compenso annuo).
Il Tribunale respinge inoltre l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta, sostenendo come l’annotazione del debito nel bilancio di detta società sia da valutarsi come atto di riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione, ciò a condizione che la trascrizione sia accompagnata da tutti gli elementi specificativi dell’obbligazione (i.e. entità, causale, soggetto creditore). Al Tribunale appare infatti del tutto evidente come l’assemblea dei soci, attraverso l’approvazione del bilancio, abbia chiaramente riconosciuto l’esistenza del debito avente ad oggetto i compensi via via maturati nel corso degli anni dall’amministratore, con la conseguenza che il termine prescrizionale non sarebbe mai venuto a maturazione.