L’atto posto in essere dall’amministratore della società in violazione del divieto dell’art. 2624 cod. civ. (nel testo vigente prima della sostituzione attuata con il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, concernente il divieto di prestiti e garanzie da parte della società in favore di soggetti apicali) non ricade nella previsione di nullità di cui all’art. 1418, comma primo, cod. civ., ma deve trovare applicazione, in ragione del carattere specifico del conflitto che la norma penale mira ad evitare, la previsione di annullabilità dell’atto posto in essere dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato.
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