WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Annullabilità del contratto di cessione di partecipazioni sociali

22 Ottobre 2024

Andrea Galleano, Dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università di Trento

Tribunale di Torino, 31 maggio 2024 – Pres. Ratti, Rel. Comune

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 31 maggio 2024, il Tribunale di Torino (Pres. Ratti, Rel. Comune) si è pronunciato sull’annullabilità del contratto di cessione di partecipazioni sociali per dolo del venditore in ordine alla rappresentazione della situazione economica della società ceduta.

Sul punto, il Tribunale ha aderito all’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il negozio di trasferimento di partecipazioni sociali ha quale oggetto immediato le partecipazioni stesse e quale oggetto mediato la porzione del patrimonio sociale che queste rappresentano e pertanto “le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio […] possono giustificare l’annullamento del contratto per errore […] solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.” (Cass. 16031/2007, Cass. 7183/2019, Cass. 22429/2020).

I Giudici hanno inoltre precisato che il dolo contrattuale può configurarsi anche in forma omissiva, purché “l’inerzia della parte si inserisca in un complessivo comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito” (Cass. 9253/2006).

In particolare, parte attrice sosteneva di essere stata indotta ad acquistare una quota di s.r.l. in ragione di una serie di condotte asseritamente poste in essere del venditore convenuto al fine di fornire una rappresentazione falsamente positiva della situazione in cui versava la società, come dichiarazioni mendaci sull’esistenza di commesse e crediti verso terzi e l’omissione di informazioni su un ingente debito della società.

Il Tribunale rigetta tuttavia la domanda di annullamento, escludendo la ricorrenza nel caso di specie sia di una condotta dolosa del convenuto sia di un errore rilevante in capo alla parte attrice.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03


WEBINAR / 10 Aprile
DORA: autovalutazione del rischio ICT


La compilazione dei modelli Banca d’Italia

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 21/03