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Giurisprudenza

Annullamento del concordato preventivo

20 Febbraio 2017

Eleonora Pagani, Dottoranda in diritto delle società e dei mercati finanziari presso l’Università di Bologna

Cassazione Civile, Sez. I, 19 luglio 2016, n. 14788

Di cosa si parla in questo articolo

La declaratoria di annullamento del concordato preventivo può accompagnarsi alla dichiarazione di fallimento ove consti la positiva domanda di un legittimato. Tale interpretazione si ricava dal rinvio operato dall’art. 186 l. fall. agli artt. 137 e 138 l. fall. sull’annullamento del concordato fallimentare, e, in particolare, dal rimando dell’art. 137 l. fall. all’art. 15 l. fall. e dalla previsione all’art. 138 l. fall. della “riapertura del fallimento” quale conseguenza dell’annullamento.

In caso di annullamento del concordato preventivo, i mezzi di impugnazione attivabili, ove sia altresì dichiarato il fallimento del debitore su istanza di un legittimato, confluiscono nel necessario reclamo di cui all’art.18 1.fall. e presuppongono la immediata esecutività di ciascuna delle statuizioni così rese dal tribunale, da emettersi  nel riscontro dei rispettivi requisiti, senza attendere alcun passaggio in giudicato del decreto di annullamento del concordato preventivo, cessando da subito con tale provvedimento ogni effetto modificativo dei rapporti giuridici, e dunque in particolare quello remissorio, conseguente alla omologazione di cui all’art. 180 l.f.

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