La declaratoria di annullamento del concordato preventivo può accompagnarsi alla dichiarazione di fallimento ove consti la positiva domanda di un legittimato. Tale interpretazione si ricava dal rinvio operato dall’art. 186 l. fall. agli artt. 137 e 138 l. fall. sull’annullamento del concordato fallimentare, e, in particolare, dal rimando dell’art. 137 l. fall. all’art. 15 l. fall. e dalla previsione all’art. 138 l. fall. della “riapertura del fallimento” quale conseguenza dell’annullamento.
In caso di annullamento del concordato preventivo, i mezzi di impugnazione attivabili, ove sia altresì dichiarato il fallimento del debitore su istanza di un legittimato, confluiscono nel necessario reclamo di cui all’art.18 1.fall. e presuppongono la immediata esecutività di ciascuna delle statuizioni così rese dal tribunale, da emettersi nel riscontro dei rispettivi requisiti, senza attendere alcun passaggio in giudicato del decreto di annullamento del concordato preventivo, cessando da subito con tale provvedimento ogni effetto modificativo dei rapporti giuridici, e dunque in particolare quello remissorio, conseguente alla omologazione di cui all’art. 180 l.f.