Nel caso di specie la banca aveva pagato le giacenze bancarie del de cuis all’erede legittimo, in pendenza di una domanda, poi successivamente accolta, di annullamento del testamento che nominava altro erede universale.
Nel proporre ricorso per Cassazione, l’erede testamentario, sul presupposto che il testamento annullabile, fino a quando non ne sia disposto l’annullamento, è efficace, contesta la violazione da parte della banca degli obblighi di custodia, concretizzatasi nell’aver accordando il pagamento a un soggetto che, in quel momento, non aveva il titolo di erede.
La Cassazione, nel respingere tale contestazione escludendo qualsiasi responsabilità della banca, ha ricordato come, stante l’efficacia retroattiva di tale rimedio invalidante, pronunziato l’annullamento del testamento ne vengono meno gli effetti, con effetto retroattivo, al momento dell’apertura della successione. Se questo contiene la nomina di un erede universale, la pronuncia di annullamento opera retroattivamente, determinando ab origine la delazione esclusivamente in favore del successibile ex lege, come se il testamento non fosse mai esistito. Qualsiasi effetto nelle more prodottosi a favore del soggetto designato nel testamento annullato cade retroattivamente.