Il Consiglio di Stato ha sancito la giurisdizione del giudice ordinario sull’impugnazione di una delibera di approvazione dei bilanci di un Consorzio costituito per “la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni” ai sensi d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31.
Ha spiegato che una simile questione non può essere risolta sulla base delle ordinanze gemelle delle Sezioni Unite 10 ottobre 2002, n. 14475 e n. 33691. Queste avevano riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo sulle delibere di revoca e nomina di amministratori di Consorzi, considerandole atti espressione di un potere autoritativo di organizzazione. Il caso in esame non è risolvibile neppure richiamando l’ordinanza delle Sezioni Unite 15 aprile 2005, n. 7799. Questa aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario sui provvedimenti comunali di revoca degli amministratori di società partecipate dall’ente locale, perché le società pubbliche sono soggetti di diritto privato e che gli amministratori revocati vantano un diritto soggettivo.
Il Consiglio di Stato, appurato che il Consorzio non è equiparabile ad una società a partecipazione pubblica, ha risposto in merito alla possibilità di qualificare la delibera di approvazione del bilancio del Consorzio come atto organizzativo dell’ente, come di seguito.
Ha riconosciuto che la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste solo in costanza di due presupposti: (i) le parti della controversia devono essere pubbliche amministrazioni, secondo la nozione di cui all’art. 7, comma 2, del d.l.gs. 2 luglio 2010, n 104 c.p.a.; (ii) oggetto della controversia devono essere atti o condotte posti in essere nell’esercizio di funzioni amministrative istituzionali.
Il primo presupposto, soggettivo, risulta soddisfatto, perché un Consorzio che ha per oggetto “sociale” la gestione di servizi pubblici rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. dell’art. 3, comma 26, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163. Esso è pertanto compreso nella definizione dell’art. 7, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale “per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo”.
Il secondo requisito, oggettivo, non è soddisfatto. In particolare, il Consiglio di Stato ha statuito che la delibera di approvazione del bilancio consuntivo non é qualificabile come atto autoritativo a fronte del quale sussistano interessi legittimi. Non è neppure un atto di organizzazione amministrativa in senso proprio, poiché non esprime discrezionalità amministrativa. La delibera di approvazione del bilancio di un Consorzio che gestisce servizi pubblici non é pertanto né un provvedimento né un atto o comportamento riconducibile all’esercizio della potestà amministrativa e alla giurisdizione del giudice amministrativo. Si tratta piuttosto di un atto di diritto privato a fronte del quale sono instaurati diritti soggettivi. I diritti soggettivi possono essere fatti valere di fronte al giudice amministrativo solo nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva previste dall’art. 133 c.p.a.
In conclusione, per il Consiglio di Stato, l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di un Consorzio, non essendo un provvedimento amministrativo e non rientrando nei casi di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 c.p.a., è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
(Il Consiglio di Stato conferma sentenza T.A.R. Piemonte, sez. I,26 maggio 2016, n. 738. Precedenti favorevoli richiamati: Cass. civ., Sez.Un., 24 luglio 2013, n. 17935; Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2015, n. 1299; Cass. civ., Sez.Un., 22 dicembre 2011, n. 28330).