In caso di redditi tassati secondo il regime della trasparenza, l’unicità del fatto costitutivo della pretesa impositiva si sostanzia nel rapporto di diretta derivazione della rettifica dei redditi dei soci ai fini Irpef dalla rideterminazione di quelli della società di persone, che ne costituisce il presupposto, sicché l’annullamento dell’atto impositivo relativo a quest’ultima ha effetto, ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ., anche sulle parti della sentenza afferenti all’avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci (c.d. espansivo interno della riforma o della cassazione), siccome da esso dipendenti, anche quando questo sia definitivo per essere ormai decorso il termine di decadenza ai sensi dell’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992 ovvero per non essere stati autonomamente impugnati i capi della pronuncia che lo riguardano ovvero per essere stato questo confermato con sentenza passata in giudicato, risolvendosi altrimenti l’integrazione del contraddittorio conseguente al litisconsorzio necessario tra le parti in un inutile attività processuale.
In tema di redditi di impresa, l’allocazione in bilancio degli immobili-merce, ossia di quelli destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l’attività di impresa, dipende dalla destinazione economica ad essi concretamente impressa, sicché detti beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce “rimanenze di magazzino” e non a quella “ricavi”, senza che assuma in sé alcuna rilevanza, ai fini dell’imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione.