La banca, che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l’andamento dello stesso per l’intera durata del suo svolgimento, dall’inizio del rapporto e senza interruzioni.
In presenza di anticipazioni concesse contro cessioni pro solvendo di credito, contrattualmente regolate in conto corrente, la Banca che intenda far valere il proprio credito non può limitarsi a produrre gli estratti anticipi ed i singoli contratti di anticipazione conclusi col debitore, ma ha altresì l’onere di produrre tutti gli estratti di conto corrente dall’inizio del rapporto.