La Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 21 del 13 maggio 2024, ha fornito indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
In particolare, la circolare è finalizzata a dare indicazioni operative in merito alle modalità di erogazione della quota di anticipazione stabilita, in via ordinaria, nella misura pari al 30% dell’importo del finanziamento PNRR, in luogo del 10% precedentemente previsto.
L’art. 11 citato, stabilisce infatti che al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, e per il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30% del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
In tale contesto, ai sensi del comma 2, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, ha provveduto a rendere disponibile la predetta anticipazione in favore delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, nella percentuale, di norma, del 30% dell’importo assegnato all’intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente.
Tenuto conto, peraltro, che la norma fa salve eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge, ne deriva che, qualora la legislazione vigente preveda, per specifici interventi, una percentuale di anticipazione più alta rispetto al 30 per cento trova applicazione la disposizione specifica che prevede la percentuale più elevata.
Pertanto, con la circolare pubblicata, vengono fornite alcune indicazioni per l’applicazione della disposizione in esame sia a livello di Misura che di singoli interventi.