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Giurisprudenza

Scambio di informazioni fra banche e restrizione della concorrenza

27 Agosto 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. V, 29 luglio 2024, causa C-298/22 – Pres. Rel. Regan 

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 29 luglio 2024 (Pres. Rel. Regan), resa nella causa C-298/22, ha stabilito che costituisce restrizione della concorrenza lo scambio di informazioni periodico fra banche, relativamente alle condizioni applicabili alle operazioni di credito.

In particolare, ha stabilito che «l’art. 101, par. 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un ampio scambio di informazioni reciproche e mensili tra enti creditizi concorrenti, avvenuto in mercati che presentano una forte concentrazione, nonché barriere all’ingresso, e che verte sulle condizioni applicabili alle operazioni realizzate in tali mercati, segnatamente gli spread e le variabili di rischio, attuali e future, nonché le cifre di produzione individualizzate dei partecipanti a tale scambio, nei limiti in cui, quantomeno, tali spread così scambiati sono quelli che tali enti intendono applicare in futuro, deve essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto».

La Corte di Giustizia si è così espressa a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão portoghese in una controversia tra l’Autorità garante della concorrenza per il Portogallo e diversi enti creditizi.

L’Autorità aveva inflitto nei loro confronti un’ammenda per avere essi infranto le disposizioni nazionali del diritto della concorrenza e l’art. 101 TFUE e, più precisamente, per avere essi partecipato ad una pratica concordata avente ad oggetto la restrizione della concorrenza sul mercato del credito immobiliare, sul mercato del credito al consumo e sul mercato del credito alle imprese, sotto forma di scambio di informazioni sulle condizioni attuali e future applicabili alle operazioni in questione, segnatamente gli spread e le variabili di rischio, nonché sulle cifre di produzione personalizzate dei partecipanti a tale scambio.

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