Con provvedimento del 23 settembre 2021 l’IVASS ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021 recante disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione dell’articolo 16, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
Al riguardo, precisa l’IVASS, l’articolo 14, comma 3, lettera c), del provvedimento ha posticipato al 30 novembre 2021 – in via transitoria per il solo anno 2021 – il termine (previsto in via generale al 30 settembre di ciascun anno) entro il quale gli intermediari assicurativi “significativi” sono tenuti a trasmettere all’Istituto le comunicazioni previste dall’articolo 11, comma 4, lettera a), in merito al superamento dei parametri organizzativi e dimensionali che comportano l’obbligo di istituire la funzione antiriciclaggio, di nominare un titolare della stessa funzione e, eventualmente, di istituire una funzione indipendente di revisione interna esclusivamente in materia di antiriciclaggio.
Sul punto, precisa l’Autorità, il riferimento va correttamente inteso come effettuato alla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo 11 del Provvedimento, anziché all’inesistente lettera a) del comma 4.