Con Circolare del 30 luglio 2013, prot. 57889, il Ministero dell’Economica e delle Finanze (MEF) ha fornito alcuni chiarimenti relativamente agli obblighi di astensione in materia di antiriciclaggio di cui articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.
Come noto, il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, introducendo il nuovo 1-bis al suddetto art. 23, ha previsto l’obbligo per gli enti e le persone soggetti al decreto legislativo 231/2007 di restituire al cliente le eventuali disponibilità finanziarie di sua spettanza nel caso in cui gli stessi soggetti non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica stabiliti dall’articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) e siano in possesso di disponibilità finanziarie del cliente.
Con la presente Circolare il Ministero dell’Economica e delle Finanze, tenuto conto delle novità introdotte al citato art. 23, ha fornito alcune precisazioni sull’ambito applicativo della disposizione e sulle modalità operative idonee a darvi attuazione.