Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) – ESMA, EBA ed EIOPA – ha avviato una procedura di consultazione pubblica avente a oggetto possibili Regulatory Technical Standards (RTS) sui criteri che rendono opportuna la nomina di un punto di contatto centrale ai sensi Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) da parte di emittenti di moneta elettronica e di prestatori di servizi di pagamento.
Sul punto rilava in particolare quanto previsto dall’articolo 45, par. 9 della stessa Direttiva (UE) 2015/849, secondo cui “gli Stati Membri possono stabilire che gli emittenti di moneta elettronica quali definiti all’articolo 2, punto 3), della Direttiva 2009/110/CE e i prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all’articolo 4, punto 9), della Direttiva 2007/64/CE, che sono stabiliti nel suo territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato Membro, nominino un punto di contatto centrale nel proprio territorio per assicurare il rispetto delle norme AML/CFT per conto dell’ente che ha effettuato la nomina e facilitare la vigilanza da parte delle autorità competenti, anche fornendo a queste ultime, su richiesta, documenti e informazioni”.
La consultazione si concluderà il 5 maggio 2017.