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Attualità

Antiriciclaggio e criptovalute: le anticipazioni alla V Direttiva AML

26 Aprile 2018

Avv. Andrea Conso e Dott. Luigi Martinotti, AC Group – Annunziata & Conso

Di cosa si parla in questo articolo

Introduzione

Nella giornata di giovedì 19 aprile, il Parlamento europeo ha approvato il nuovo – e ultimo – aggiornamento alla Direttiva (UE) 2015/849, che andrà a confluire nel testo della nuova disciplina in tema di anti-riciclaggio (la c.d. V Direttiva AML). Tra le modifiche meritevoli di menzione figurano – oltre agli importanti interventi sull’accesso pubblico alle informazioni sui titolari delle imprese europee, nonché sul nuovo regime in tema di carte prepagate – le novità che vanno ad incidere su operazioni in criptovalute e servizi connessi.

L’intervento del Legislatore comunitario sul tema non sorprende, nonostante il carattere innovativo e ancora in parte residuale che rivestono le criptovalute in Europa: infatti, da un lato la vera e propria esplosione che ha connotato il mercato delle monete virtuali nel corso del 2017 ha acceso prepotentemente i riflettori su questo nuovo settore; dall’altro non rappresentano una novità i problemi di trasparenza che circondano le criptovalute, che fin dalla loro prima diffusione sono sempre state guardate con sospetto – non senza ragione – per questioni legate al riciclaggio e al finanziamento di attività illecite. D’altronde la possibilità di usufruire di mezzi di pagamento in grado di garantire l’anonimato delle parti, oltre a non necessitare dell’intervento di un istituto bancario, né nella fase di deposito né durante la transazione, potrebbero ben rappresentare una sorta di “oasi felice” per le operazioni legate al riciclaggio [1]. Ciò a scapito, peraltro, di quanti – operatori del settore e utenti – ambiscono ad una diffusione ordinata, regolata ed integrata nel tessuto normativo nazionale ed internazionale di questo nuovo mercato dei capitali.

Così, davanti all’esponenziale diffusione – anche mediatica – del fenomeno criptovalute, sembra piuttosto naturale che il Legislatore – in questo caso comunitario – si ponga il problema di regolarne quantomeno alcuni dei profili più problematici, tra cui rientra a pieno titolo la disciplina antiriciclaggio. D’altra parte, in altri ordinamenti nazionali sono già state prese misure in questo senso e pare opportuno che anche a livello centrale, l’Europa nel suo complesso adotti regole di condotta omogenee per tutti gli stati membri [2].

Le nuove disposizioni della V Direttiva

In questo senso sembrano volte le nuove disposizioni proposte dalla Commissione e approvate dal Parlamento Europeo, a testimonianza della volontà di regolare – con rigore – le operazioni che abbiano ad oggetto criptovalute.

In primo luogo, il Legislatore europeo si è preoccupato di ampliare la portata della normativa AML anche ai nuovi protagonisti del mercato delle monete virtuali. A questo proposito, all’art. 2, paragrafo 1, punto 3) sono state aggiunte le nozioni di “prestatore di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali” e “prestatore di servizi di portafoglio digitale”, le cui categorie divengono entrambe soggette agli obblighi generalmente previsti della Direttiva.

Per quanto riguarda il servizi di cambio di valute virtuali, la definizione di siffatta attività non compare esplicitamente nel testo normativo, ma si ricava dalla lettura incrociata con il nuovo art. 3, punto 18), che a sua volta inserisce la nozione di “valuta virtuale”, vale a dire “una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”. Risulta quindi che chiunque scambi monete considerate a corso legale contro valute virtuali, o viceversa, sarà ricompreso entro gli obblighi di quella che sarà la nuova Direttiva. Sono naturalmente ricompresi in questa categoria anche i c.d. exchange, vale a dire le aziende commerciali che operano di norma attraverso piattaforme online e consentono di acquistare o vendere criptovalute, i quali rappresentano degli attori fondamentali in questo mercato.

Gli altri soggetti cui è estesa la normativa sono i “prestatoridi servizi di portafoglio digitale”, definiti specificatamente all’art. 3, punto 19) come i soggetti che “forniscono servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”. Si tratta, in sostanza, di coloro che predispongono i servizi di “wallet”, vale a dire depositi informatizzati attraverso cui detenere monete virtuali e compiere operazioni.

A fronte di tale ampliamento della disciplina, il legislatore ha anche previsto al nuovo art. 47, paragrafo 1, che “gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, e i prestatori di servizi di portafoglio digitale siano registrati”. Viene così introdotto l’obbligo per le Autorità nazionali di predisporre strumenti idonei a registrare coloro che operano in criptovalute, al fine di esercitare un controllo più penetrante sulle movimentazioni che coinvolgono questi asset. Questa misura, per quanto utile, garantisce solamente di vigilare sui prestatori dei servizi, lasciando un elevato grado di intrasparenza per quanto riguarda le operazioni svolte senza ricorrere a tali soggetti, dato che il pubblico può ben operare autonomamente, sfuggendo ad ogni sorta di controllo.

Conclusioni

Le misure citate, seppur possano sembrare quantitativamente ridotte, sono verosimilmente destinate ad incidere non poco sul mercato delle criptovalute e sugli operatori del settore. Infatti, l’estensione esplicita della normativa AML anche alle operazioni con monete virtuali pone fine a qualsiasi dubbio circa la loro estraneità al circuito regolamentare, quanto meno nell’ambito della disciplina sull’antiriciclaggio. Certamente bisogna attendere la pubblicazione del testo finale della V Direttiva per vedere adottate le norme e poterne apprezzarne l’incidenza pratica effettiva, tuttavia si può fin d’ora sostenere che l’iniziativa del legislatore europeo testimonia una certa sensibilità sul tema e sulle problematiche connesse.

Peraltro, vale la pena di ricordare che il primo “esperimento” normativo in tema di AML e monete virtuali riguarda l’Italia, dove, con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, l’ordinamento ha già recepito alcuni degli interventi che saranno alla base della V Direttiva, tra cui proprio le previsioni sopra esposte in tema di criptovalute. Con l’atto citato sono state introdotte nell’ordinamento le definizioni di “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” e di “valuta virtuale”, oggi contenute all’art. 1, comma 2, lett. ff) e qq) del modificato D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ed è stata parimenti introdotta la previsione di un registro pubblico in cui saranno iscritti i prestatori di servizi inerenti alle criptovalute, così come risulta dal nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010 [3].

L’auspicio è che l’esperienza italiana possa fungere da “apripista” per interventi ancor più mirati e puntuali sul tema dell’antiriciclaggio nel mercato delle criptovalute, auspicati in prims dagli operatori del settore, che non a caso hanno accolto favorevolmente le misure del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, nell’attesa che la nuova disciplina AML possa divenire operativa anche negli altri Paesi membri dell’Unione.

 

[1] Si pensi, ad esempio, al fenomeno denominato del cyberlaundering o e-laundering, per cui si sfrutta il c.d. deep web per compravendere beni e servizi più o meno leciti utilizzando le criptovalute come mezzo di scambio privilegiato. Del tema si è occupata la cronaca giornalistica, v. R. Galullo – A. Mincuzzi, Quei canali dove i soldi spariscono, in Il Sole 24 ore, 6 febbraio 2017, nonché Id., Bitcoin, il riciclaggio invisibile di mafie e terrorismo internazionale, in Il Sole 24 ore, 7 febbraio 2017.

[2] Tra gli interventi più recenti si segnala il nuovo assetto regolamentare in materia di AML previsto dall’AUSTRAC, autorità australiana per la prevenzione dei reati finanziari, e destinato specificatamente ai prestatori di servizi di cambio in criptovalute. Maggiori informazioni sono disponibili al sito http://www.austrac.gov.au/digital-currency-exchange-providers.

[3] Quest’ultima norma in particolare è stata oggetto di una consultazione pubblica da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiusasi il 16 febbraio scorso. Per un commento si rimanda A. Conso – L. Martinotti, Valute virtuali: prime considerazioni sulla consultazione pubblica del MEF, in questa Rivista, 6 febbraio 2018.

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