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Giurisprudenza

Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo: ultimi orientamenti della Corte di Giustizia UE

29 Aprile 2013

Corte di Giustizia UE, Sez. III, 25 aprile 2013, C-212/11

Di cosa si parla in questo articolo
AML

Con sentenza del 25 aprile 2013, C‑212-11, la Corte di Giustizia UE ha enunciato i seguenti principi di diritto in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.

L’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro la quale impone agli enti creditizi di comunicare direttamente all’unità di informazione finanziaria di tale Stato le informazioni richieste a fini di lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo quando tali enti svolgono le loro attività sul territorio nazionale in regime di libera prestazione dei servizi, a patto che tale normativa non pregiudichi l’effetto utile della suddetta direttiva nonché della decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni.

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una siffatta normativa qualora quest’ultima sia giustificata da esigenze imperative di interesse generale, sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo da essa perseguito, non ecceda quanto necessario per conseguirlo e si applichi in modo non discriminatorio, ciò che spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto delle seguenti considerazioni:

– una siffatta normativa è atta a conseguire l’obiettivo della prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo se permette allo Stato membro in questione di sorvegliare e sospendere effettivamente le operazioni finanziarie sospette realizzate dagli enti creditizi che prestano i loro servizi nel territorio nazionale e, se del caso, di perseguire e punire i responsabili;

– l’obbligo imposto da tale normativa agli enti creditizi che esercitano le loro attività in regime di libera prestazione dei servizi può costituire una misura proporzionata al perseguimento di tale obiettivo in mancanza, all’epoca dei fatti all’origine del procedimento principale, di meccanismi efficaci idonei a garantire una cooperazione piena e completa tra le unità di informazione finanziaria.

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