L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia (UIF) ha emanato le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, di attuazione all’art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva Antiriciclaggio).
Il comma 1 dell’articolo 47 prevede in particolare l’obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni selezionati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Viene in tal modo introdotta nell’ordinamento italiano una fonte informativa prevista dagli standard del GAFI e dalle regole europee e già adottata in diversi altri Paesi a beneficio delle Financial Intelligence Unit.
L’obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre dal mese di aprile 2019; in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (15 settembre 2019).