Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
In particolare, le presenti disposizioni:
- danno attuazione alle previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della cd. quarta direttiva antiriciclaggio;
- forniscono indicazioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in armonia con il Regolamento delegato della Commissione europea n. 1108/2018, del 7 maggio 2018;
- recepiscono gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee adottati il 22 settembre 2017 che definiscono, tra l’altro, le misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all’ordinante o al beneficiario.
I destinatari si adeguano alle Disposizioni entro il 1° giugno 2019.
Si applicano a partire dal 1° gennaio 2020:
- l’obbligo per gli organi aziendali di definire e approvare una policy motivata che indichi le scelte del destinatario in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati (cfr. Parte Seconda, Sezioni II e III delle Disposizioni);
- l’obbligo, per le capogruppo, di istituire un base informativa comune (cfr. Parte Quarta, Sezione I, delle Disposizioni);
- l’obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio (cfr. Parte Settima delle Disposizioni): i destinatari trasmettono alla Banca d’Italia i risultati dell’esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020.