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Attualità

Antiriciclaggio: il GAFI include il contrasto alla proliferazione nella raccomandazione sull’approccio basato sul rischio

7 Agosto 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper;

Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Di cosa si parla in questo articolo

Il 24 giugno 2020 si è tenuta la riunione plenaria del GAFI – FATF che ha chiuso l’anno di Presidenza cinese ed ha presentato gli obiettivi della futura Presidenza tedesca che, per la prima volta, avrà durata biennale, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022[1]. Il nuovo Presidente Marcus PLEYER ha esposto gli obiettivi strategici del suo mandato[2], ovvero la trasformazione digitale in ambito AML/CFT, il contrasto al finanziamento del terrorismo ed al riciclaggio di denaro connesso al traffico di migranti, alla criminalità ambientale ed al traffico illecito di armi. Tali priorità si aggiungeranno ai compiti principali dell’organismo intergovernativo che proseguirà nell’identificazione dei rischi e nell’analisi dei metodi e delle tendenze del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, sviluppando e perfezionando i propri standards. Inoltre, saranno portati avanti i processi di mutua valutazione dei singoli Paesi per verificare la loro adeguatezza e rispondenza agli standards AML/CFT del GAFI.

Sicuramente un passaggio fondamentale della nuova Presidenza tedesca sarà la modifica alla Raccomandazione nr. 1, la cui proposta di emendamento è stata pubblicata il 30 giugno 2020 e posta in consultazione pubblica[3]. Infatti, il FATF ha pubblicato la proposta di modifica della Raccomandazione nr. 1 e della Nota Interpretativa relativa allo specifico settore del contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa nel contesto della valutazione dei rischi e del risk-based approach. Pertanto, quello che il GAFI propone sono delle puntuali integrazioni e relative interpretazioni che si aggiungono a quelli dedicati al contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo e li integrano nel contesto del finanziamento della proliferazione. In merito, giova evidenziare che, nel 2008, il GAFI ha esteso il proprio mandato anche al contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa ed al loro finanziamento. A tal fine, ha adottato la Raccomandazione nr. 7[4], volta a garantire l’attuazione coerente ed efficace delle sanzioni finanziarie emanate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Inoltre, nel febbraio 2018, è stata emanata una Guida Operativa appositamente dedicata al contrasto al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa[5].

Sotto il profilo generale, le Raccomandazioni definiscono un quadro completo e coerente di misure che i Paesi, pur con legislazioni differenti, dovrebbero attuare per combattere il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, nonché il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, stabilendo un comune standard internazionale. Lo scopo principale dell’organismo intergovernativo è quello di definire misure essenziali che i Paesi dovrebbero adottare per:

  • identificare i rischi e sviluppare politiche di coordinamento;
  • perseguire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo ed il finanziamento della proliferazione;
  • applicare misure preventive per il settore finanziario e negli altri settori individuati come a rischio AML/CFT/CPF;
  • stabilire poteri e responsabilità per le Autorità di Controllo e di Contrasto;
  • migliorare la trasparenza e la disponibilità delle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche;
  • facilitare la cooperazione internazionale.

Le quaranta Raccomandazioni del GAFI sono state più volte riviste ed integrate per riflettere le tendenze e le tecniche evolutive del riciclaggio così ampliando il loro campo di azione, anche con l’aggiunta delle nove Raccomandazioni specifiche sul finanziamento del terrorismo. Elemento fondante delle Raccomandazioni è l’approccio basato sul rischio che consente ai Paesi di adottare una serie flessibile di misure, al fine di indirizzare le proprie risorse in modo efficace ed applicare misure preventive commisurate alla natura dei rischi, rendendo così più efficaci gli sforzi di contrasto AML/CFT/CPF.

Nel solco della costante rivisitazione ed integrazione delle Raccomandazioni si innesta, quindi, il “Progetto di proposta di modifica della Raccomandazione 1 e della sua nota interpretativa” posto in consultazione pubblica fino al 31 agosto 2020 e che ha lo scopo di migliorare il risk-based approach nel contrasto al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il documento introduce un apposito emendamento alla R. 1, prevedendo che i Paesi “identifichino, valutino e comprendano i rischi nel settore finanziario relativi alla proliferazione”, specificando che l’approccio al rischio si riferisce alla potenziale violazione, mancata attuazione o elusione degli obblighi previsti in materia di sanzioni finanziarie del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Raccomandazione nr. 7). Inoltre, la “nuova” Raccomandazione nr. 1 prevederà che i Paesi intraprendano “azioni commisurate volte a garantire che tali rischi siano mitigati efficacemente”. Infine, il nuovo testo prevede che gli intermediari finanziari e gli altri soggetti obbligati identifichino, valutino ed adottino misure efficaci per ridurre il rischio, oltre che di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, anche di finanziamento alla proliferazione di armi di distruzione di massa.

Gli emendamenti proposti per la modifica della R. 1, non sostituiranno i requisiti esistenti per attuare sanzioni finanziarie mirate e già previste dalla R. 7 e, pertanto, il GAFI stesso ricorda che le medesime restano ancora valide indipendentemente dal livello di rischio; quello che si propone di integrare è l’approccio basato sul rischio in relazione a potenziali violazioni, aggiramenti e mancata attuazione di sanzioni finanziarie per contrastare il finanziamento alla proliferazione.

La proposta del GAFI prevede anche un ampliamento alla Nota Interpretativa della R.1; infatti, per quanto riguarda la valutazione del rischio e l’applicazione del risk-based approach, è previsto che le misure basate sul rischio da parte delle istituzioni finanziarie e degli altri soggetti obbligati siano in grado di individuare e prevenire la potenziale violazione o elusione di sanzioni finanziarie. Inoltre, gli istituti finanziari e gli altri soggetti obbligati dovranno disporre di opportune procedure per “identificare, valutare, monitorare, gestire e mitigare” i rischi nel settore finanziario connessi alla proliferazione, garantendo, peraltro, la piena attuazione della Raccomandazione nr. 7. Sempre per quanto riguarda la valutazione del rischio, i Paesi dovranno adottare misure appropriate per identificare e valutare i rischi connessi alla proliferazione, monitorando potenziali cambiamenti nell’assetto normativo di contrasto, definendo le priorità delle Autorità competenti e rendendo disponibili le informazioni per le valutazioni del rischio condotte dai soggetti obbligati, dalle Autorità di Controllo e dagli Organismi di autoregolamentazione (self-regulatory bodies – SRBs).

Infine, il progetto di modifica alla R. 1 integra i vincoli che gli istituti finanziari e gli altri soggetti obbligati dovranno rispettare in relazione alla valutazione ed alla riduzione del rischio, mediante l’adozione di misure appropriate per identificare e valutare il rischio di finanziamento alla proliferazione, documentando e aggiornando tali valutazioni per renderle disponibili alle Autorità di Controllo. Analogamente, al fine di mitigare il rischio, dovranno disporre di politiche, controlli e procedure per gestire e ridurre efficacemente i rischi individuati, monitorando tali controlli ed, eventualmente, migliorandoli con apposite procedure di follow up. Inoltre, è previsto che tali processi vengano approvati “dall’alta dirigenza” in maniera coerente con le normative nazionali e le indicazioni delle Autorità di Controllo. Anche nel contesto del contrasto alla proliferazione, vengono previsti controlli “rafforzati” nel caso in cui vi siano rischi più elevati e procedure “semplificate” quando si rilevino rischi inferiori, naturalmente garantendo il rispetto della Raccomandazione nr. 7 in relazione ad eventuali sanzioni finanziarie.

Al termine della consultazione pubblica (con scadenza il 31 agosto 2020, durante la quale è possibile inviare proposte di modifica ed osservazioni), il GAFI valuterà le proposte pervenute esaminandole nella prossima riunione plenaria del 30 ottobre 2020.

Nello specifico settore del contrasto alla proliferazione di armi di distruzione di massa e comunque all’applicazione delle sanzioni comminate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, riveste sempre maggiore importanza e sicuramente sarà fondamentale il ruolo del GAFI e dei singoli Paesi membri per evitare che, tramite le istituzioni finanziarie, vengano aggirate le disposizioni e le relative sanzioni.

A conferma della concretezza di tali criticità, il 1 Luglio 2020 l’Institute for Science and International Security[6] ha pubblicato un Rapporto[7] che evidenzia come, solo nel periodo da febbraio 2019 a febbraio 2020, siano state commesse più di 250 presunte violazioni da oltre 60 Paesi, i quali non hanno rispettato le sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro la Corea del Nord. Tra i 62 Paesi segnalati dal report, anche l’Italia non avrebbe ottemperato – in almeno cinque casi – al divieto di rapporti con il Paese asiatico, specificatamente nel settore commerciale/finanziario/bancario.

I dati e le conclusioni del Rapporto fanno emergere come un risk-based approach specificamente mirato anche al contrasto al finanziamento della proliferazione riconducibile a sanzioni del Consiglio di Sicurezza fornirebbe ai soggetti obbligati “dotazioni di bordo” maggiormente efficaci per evitare di incorrere in violazioni e/o sanzioni e svolgere il fondamentale ruolo di gatekeepers, chiave di volta di un efficiente sistema AML/CFT/CPF.

 


[1] La durata biennale della Presidenza del GAFI, attribuita a turnazione ad uno dei Paesi membri, è stata sancita con l’emanazione del nuovo Mandato del Financial Action Task Force, approvato il 12 aprile 2019 a Washington, DC (USA), sotto la Presidenza statunitense (pag. 8).

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/FATF-Ministerial-Declaration-Mandate.pdf

[2] Priorità del FATF sotto la Presidenza tedesca (2020-2022) – http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/German-Presidency-Priorities.pdf

[3] Public consultation on FATF’s Recommendation 1 and its Interpretive Note – http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/consultation-recommendation-1.html

[4] Raccomandazione nr. 7 – Targeted financial sanctions related to proliferation: “Countries should implement targeted financial sanctions to comply with United Nations Security Council resolutions relating to the prevention, suppression and disruption of proliferation of weapons of mass destruction and its financing. These resolutions require countries to freeze without delay the funds or other assets of, and to ensure that no funds and other assets are made available, directly or indirectly, to or for the benefit of, any person or entity designated by, or under the authority of, the United Nations Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations”.

[5] FATF Guidance on Counter Proliferation Financing del Febbraio 2018 – http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Countering-Proliferation-Financing.pdf

[6] L’Institute for Science and International Security è un’istituzione americana senza fini di lucro dedicata all’informazione del pubblico su questioni scientifiche e politiche che riguardano la sicurezza internazionale.

[7] Alleged Sanctions Violations of UNSC Resolutions on North Korea for 2019/2020: The number is increasing– https://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/North_Korea_PoE_sanctions_analysis_report_July_1_Final.pdf.

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