IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021, in attuazione degli articoli 15 e 16 del d. lgs. 21/11/2017 n. 231, recante le disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.
Rientrano nella definizione di “soggetti obbligati”, qualora operino nei rami vita di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP):
- le imprese di assicurazione italiane, le sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in uno Stato SEE, e le imprese stabilite senza succursale con sede in uno Stato SEE di cui all’articolo 3, comma 2, lettera u), del decreto antiriciclaggio;
- gli intermediari assicurativi di cui alle sezioni A, B e D del Registro degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, del CAP, nonché gli analoghi intermediari assicurativi annotati nell’elenco annesso al registro a seguito della notifica di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice, limitatamente alla distribuzione – in regime rispettivamente di libera prestazione di servizi e di stabilimento – nel territorio della Repubblica Italiana di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all’articolo 2, comma 1, del Codice.
Con il presente Provvedimento l’Istituto si propone di indicare i criteri e le metodologie ai quali i soggetti obbligati operanti nel comparto vita si attengono nell’analisi e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nella concreta applicazione del principio di proporzionalità, vengono inoltre individuati i soggetti esonerati dall’applicazione di tali prescrizioni, nonché procedure semplificate, in ragione delle peculiari caratteristiche della propria operatività.
Vengono inoltre specificati i requisiti sulla base dei quali i soggetti vigilati, ai fini della mitigazione del rischio, adottano presidi, procedure e controlli differenziati, in un’ottica di contenimento dei costi imposti dalla regolamentazione, e comunque contemperando le esigenze di tutela del patrimonio e dell’economia pubblica sottese alla normativa antiriciclaggio con l’adeguata declinazione del principio di proporzionalità.
Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.