In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 143/1991, grava, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del medesimo decreto, sugli intermediari abilitati impersonalmente considerati, quali ad esempio l’azienda di credito, e non sul singolo funzionario o sul cassiere addetto all’operazione.
L’obbligo di segnalazione graverebbe sui dipendenti dell’azienda di credito muniti della responsabilità dell’agenzia solamente nelle fattispecie più gravi, previste dall’art. 3 d.l. n. 143/1991 (norma oggi abrogata), quando si ha ragione di sospettare che le operazioni finanziarie riguardano beni o utilità che possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p.
La pronuncia in esame concerne un fatto verificatosi nel 2000 allorquando la normativa prevedeva un obbligo di segnalazione delle operazioni rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio, ai sensi del D.L. n. 143 del 1991 art. 3, e un obbligo di segnalazione delle operazioni per contanti ai sensi all’art. 5 del d.l. n. 143/1991.
Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione chiarisce che quando l’addebito contestato è quello di cui all’art. 5 del d.l. n. 143/1991dell’omessa segnalazione delle operazioni bancarie in contanti è responsabile l’intermediario abilitato, impersonalmente considerato e non il singolo addetto che ha eseguito l’operazione.
Diversamente quando si contesta la violazione dell’art. 3 d.l. n. 143/1991 la responsabilità per omessa segnalazione grava sui dipendenti dell’intermediario.
Si precisa, tuttavia, che ambo le norme cui la sentenza fa riferimento sono state abrogate dal d.lgs. 21 novembre 2007, n.231.