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Antiriciclaggio: le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni

12 Settembre 2023

Roberta Pierantoni, Partner, Studio Biscozzi Nobili Piazza; Lead Independent Director, Banca Mediolanum

Nicola Martinelli, Responsabile Antiriciclaggio, Banca Mediolanum

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo passa in rassegna le recenti modifiche alle disposizioni di Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio, con rilevanti novità sulla governance e sulla compliance antiriciclaggio dei soggetti vigilati. Tali novità verranno approfondite nel corso del webinar sulla nuova Governance Antiriciclaggio che la nostra Rivista ha organizzato per il prossimo 4 ottobre.


1. Introduzione

Nell’espletamento dei compiti di regolamentazione e vigilanza che gli sono stati attribuiti dal decreto legislativo n. 231/2007 al fine di contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, la Banca d’Italia ha emanato nel marzo 2019 le «Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» (le “Disposizioni AML” o le “Disposizioni”).

Le Disposizioni – in vigore dal giugno 2019 – stabiliscono i presidi in termini di organizzazione, procedure e controlli interni, nonché sistemi informativi dei quali gli intermediari soggetti alla vigilanza antiriciclaggio di Banca d’Italia (i “Destinatari”) [1] si devono dotare per disporre di un efficace e adeguato sistema di governance e di compliance antiriciclaggio basato sul c.d. risk based approach e da elaborarsi, nel rispetto del principio di proporzionalità, in coerenza con natura, dimensioni e complessità dell’attività svolta e tipologia e gamma dei servizi prestati, come richiesto dalla normativa nazionale ed europea.

Con provvedimento dello scorso 1° agosto (il “Provvedimento”) Banca d’Italia ha apportato alcune modifiche alle Disposizioni AML – che entreranno in vigore a partire dal prossimo 14 novembre[2] – al fine di dare attuazione agli orientamenti pubblicati dall’Autorità Bancaria Europea nel giugno 2022, volti ad armonizzare a livello europeo l’assetto di governance e dei controlli interni antiriciclaggio (gli “Orientamenti EBA”) [3].

Seppure la disciplina contenuta nelle Disposizioni AML del 2019 sia risultata già in larga misura conforme agli Orientamenti EBA, il Provvedimento – che fa seguito alla consultazione condotta dalla Banca d’Italia con modalità ristretta alle associazioni di categoria rappresentative dei Destinatari, avviata nell’aprile scorso – introduce alcune rilevanti novità che andranno ad incidere sulla governance e sulla compliance antiriciclaggio degli intermediari soggetti alla vigilanza dell’Autorità, comportando impatti significativi sugli assetti organizzativi dettati dalla Parte Seconda delle Disposizioni, sull’organizzazione della funzione antiriciclaggio, nonché sull’esternalizzazione e sulla disciplina dei gruppi.

Ciò comporterà per i Destinatari la necessità di valutare, in tempi brevi, l’adeguamento delle proprie policy ed eventuali interventi di carattere organizzativo sui presidi antiriciclaggio, effettuando i dovuti approfondimenti anche in relazione ad alcuni dubbi interpretativi, evidenziati nel seguito, che le nuove Disposizioni pongono.

2. Integrazione dei presidi organizzativi minimi: la nuova figura dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio

Tra le modifiche apportate alle vigenti Disposizioni AML, la principale novità è rappresentata dall’introduzione, tra i presidi organizzativi minimi che i Destinatari sono chiamati ad adottare[4], della nuova figura dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio (l’“Esponente Responsabile AML” o “Esponente”) disciplinata nella nuova sezione III-bis della Parte Seconda[5].

La principale funzione che questa nuova figura è chiamata a svolgere è quella di fungere da punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio (il “Responsabile Antiriciclaggio”) e gli organi aziendali, assicurando a questi ultimi il trasferimento delle informazioni necessarie per ben comprendere la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il Destinatario è esposto e poter così esercitare al meglio le rispettive attribuzioni[6]. L’introduzione dell’Esponente Responsabile AML non comporterà per il Responsabile Antiriciclaggio limitazioni all’accesso diretto agli organi aziendali e agli obblighi di rendicontazione nei confronti dei medesimi; al contrario, i compiti che l’Esponente Responsabile AML sarà chiamato a svolgere in materia di antiriciclaggio sono volti anche a fornire al Responsabile Antiriciclaggio informazioni e stimoli per perfezionare l’informativa e i dati da presentare agli organi aziendali.

A tal riguardo, i Destinatari devono dettagliare nella policy antiriciclaggio i casi in cui la funzione antiriciclaggio riferisce agli organi aziendali direttamente o per il tramite dell’Esponente Responsabile AML e assicurano che la funzione informi direttamente gli organi aziendali almeno in caso di violazioni e carenze significative. Appare in ogni caso arduo ipotizzare che l’Esponente Responsabile AML possa efficacemente relazionare direttamente gli organi aziendali su aspetti quali, ad esempio, quelli legati allo stato di avanzamento delle azioni correttive adottate a fronte di carenze riscontrate nell’attività di controllo o rappresentare gli articolati contenuti della relazione annuale (il cui schema è fornito in allegato alle Disposizioni AML) senza partecipare pressoché quotidianamente alle attività ed ai controlli svolti dalla funzione antiriciclaggio.

Più opportuno appare, invece, che l’Esponente Responsabile AML riferisca su aspetti di carattere strategico quali, ad esempio, quelli legati alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio, alla valutazione periodica, con cadenza almeno annuale, dell’attività della funzione antiriciclaggio e dell’adeguatezza delle risorse umane e tecniche a essa assegnate, alla valutazione, in via preventiva, del rischio di riciclaggio connesso all’offerta di prodotti e servizi nuovi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all’ingresso in un nuovo mercato o all’avvio di nuove attività, e raccomandando le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi. In tale contesto l’Esponente Responsabile AML dovrà comunque avere cura di verificare l’adeguatezza e la completezza delle informazioni e dei dati comunicati dal Responsabile Antiriciclaggio all’organo amministrativo nell’ambito delle sue relazioni.

La nomina dell’Esponente Responsabile AML – che, come espressamente specificato dalle modifiche introdotte, non fa venir meno la responsabilità collettiva degli organi aziendali in materia antiriciclaggio – compete all’organo di supervisione strategica (che, in genere, coincide con il consiglio di amministrazione) chiamato ad individuarlo tra i suoi componenti ovvero nel Direttore Generale. In linea con il principio di proporzionalità che è alla base dell’adozione delle Disposizioni AML, le nuove diposizioni limitano però l’attribuzione dell’incarico al Direttore Generale ai soli casi debitamente motivati dal complessivo assetto di governance e dal sistema di deleghe adottato dal Destinatario (escludendo pertanto tale opportunità per i Destinatari che presentano una maggiore complessità organizzativa) e purché sia preservata l’efficacia della funzione propria dell’Esponente Responsabile AML. Al fine di agevolare questa valutazione da parte dei Destinatari, le nuove Disposizioni forniscono, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi che potrebbero giustificare l’attribuzione di questo incarico al Direttore Generale[7] (tra le quali non è stata considerata anche la presenza di un Direttore Generale già incaricato di svolgere specifici compiti in materia di antiriciclaggio che invece, nell’ottica di garantire l’efficacia della funzione propria dell’Esponente Responsabile AML, potrebbe risultare essere il candidato ottimale a ricoprire questo ruolo in virtù delle competenze maturate, consentendo in questo modo ai Destinatari di non stravolgere una governance antiriciclaggio già rodata e ben funzionante.).

In merito all’individuazione del componente dell’organo di amministrazione al quale conferire l’incarico, un aspetto da valutare attentamente, in quanto fonte di dubbi interpretativi, è rappresentato dalla natura esecutiva dell’incarico di Esponente Responsabile AML espressamente prevista dalle nuove Disposizioni. Stando al dettato letterale della nuova disposizione, per le società quotate (che aderiscono, di regola, anche al Codice di Corporate Governance) e per quelle che ricomprendono nei loro organi di amministrazione membri che si qualificano “indipendenti”, si renderà necessaria, in sede di conferimento dell’incarico, una valutazione circa la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo all’Esponente. L’analisi delle attività che le nuove Disposizioni assegnano all’Esponente Responsabile AML e dei requisiti richiesti per assumere l’incarico (stabiliti nel possesso di conoscenze, competenze ed esperienze adeguate circa i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio, il modello di business e il settore in cui opera il Destinatario, nonché nella disponibilità di tempo e risorse adeguate ad assolvere ai compiti previsti) evidenziano come il nuovo ruolo non preveda l’attribuzione di una delega in senso stretto, limitandosi a far riferimento alla sola gestione del rischio di riciclaggio a supporto dell’organo di amministrazione al quale, pertanto, restano riservate le decisioni in materia di competenza dell’organo di supervisione strategica. Tale aspetto potrebbe rilevare ai fini dell’ammissibilità dell’incarico anche ad un componente non esecutivo dell’organo di amministrazione[8]. In questa direzione va inoltre rilevato che il Comitato Rischi, destinatario al pari dell’Esponente Responsabile AML di attività a supporto delle decisioni consiliari in materia di sistema di controllo interno e gestione dei rischi (compreso quello di riciclaggio), è di regola composto da soli amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti.

Tenuto conto della coincidenza dell’area di competenza tra Esponente Responsabile AML e Comitato Rischi, altra questione rilevante che dovrà essere considerata da parte dei Destinatari attiene al coordinamento delle attività e delle competenze da attribuire all’Esponente Responsabile AML con quelle che, di regola, competono al Comitato Rischi (che, come detto, si estendono anche al rischio di riciclaggio).

3. I nuovi compiti degli organi aziendali

Le nuove Disposizioni sono intervenute anche sui compiti dell’organo con funzioni di supervisione strategica (che coincide, in genere, con il consiglio di amministrazione) integrandoli con l’attribuzione – oltre che della nomina dell’Esponente Responsabile AML e delle conseguenti verifiche circa il rispetto delle condizioni indicate nella nuova sezione III-bis della Parte Seconda – del compito di “assicurare che sia approntato (…) un sistema di condivisione della documentazione che consenta agli organi aziendali accesso diretto alle relazioni delle funzioni di controllo in materia antiriciclaggio, alle pertinenti comunicazioni intercorse con le Autorità e alle misure di vigilanza imposte e alle sanzioni irrogate” (che si aggiunge a quello di assicurare la predisposizione di un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo, richiesto dal 2019). Le nuove Disposizioni attribuiscono inoltre, espressamente, al consiglio di amministrazione il compito di valutare con cadenza almeno annuale l’attività della funzione antiriciclaggio e l’adeguatezza delle risorse umane e tecniche ad essa assegnate, considerando a tal fine gli esiti della verifica periodica svolta dalla funzione di revisione interna (cioè dalla funzione di controllo interno). All’organo con funzioni di supervisione strategica sarà inoltre richiesto di assicurare che l’Esponente Responsabile AML “sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull’esposizione al rischio di riciclaggio del destinatario”, e ciò richiederà l’introduzione nelle policy antiriciclaggio di apposite previsioni volte a garantire un flusso informativo tempestivo verso l’Esponente Responsabile AML da parte sia della funzione antiriciclaggio che della funzione di revisione interna.

A fronte delle modifiche introdotte alla Parte Seconda, sezione III delle Disposizioni, l’organo con funzioni di gestione sarà tenuto – nell’ambito della sua competenza a curare l’attuazione di indirizzi strategici, politiche di governo del rischio di riciclaggio approvati dal consiglio di amministrazione e ad adottare le misure volte a garantire l’efficacia dell’organizzazione del sistema dei controlli antiriciclaggio – ad esaminare le proposte di interventi organizzativi e procedurali presentate dal Responsabile Antiriciclaggio motivando e formalizzando, in caso di disaccordo, la sua decisione di diniego.

In tali casi pare difficile sostenere che il Responsabile Antiriciclaggio non si relazioni anche con l’Esponente Responsabile AML, avendo quest’ultimo espressamente il compito, tra gli altri, di coadiuvare l’organo con funzione di supervisione strategica nelle valutazioni concernenti l’articolazione organizzativa e la dotazione di risorse della funzione antiriciclaggio.

Inoltre, nei casi di esternalizzazione dei compiti operativi della funzione antiriciclaggio, l’organo di gestione dovrà assicurare il rispetto della normativa applicabile e ricevere periodiche informazioni sullo svolgimento delle attività esternalizzate.

Occorre prestare la massima attenzione, pertanto, ad assicurare idonei flussi informativi, da parte del Responsabile Antiriciclaggio, all’organo di gestione ed all’Esponente Responsabile AML, ove le due figure non coincidano.

4. Principali impatti sull’organizzazione della funzione antiriciclaggio

Tra le novità di maggior rilievo delle nuove Disposizioni AML, rientra anche la necessità di assicurare la continuità operativa della funzione antiriciclaggio, individuando soluzioni organizzative per i casi di assenza del responsabile, quali la nomina di un sostituto. Se da un lato tale previsione risulta condivisibile, nell’ottica di garantire un costante presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i soggetti obbligati sono esposti, dall’altro i risvolti di carattere organizzativo e anche giuslavoristico potrebbero essere notevoli per i Destinatari delle Disposizioni AML.

In tale contesto, potrebbe venire in aiuto il principio di carattere generale di cui alla Parte Prima, sezione III delle Disposizioni AML che stabilisce l’obbligo, da parte dei Destinatari, di “calibrare gli assetti organizzativi antiriciclaggio secondo il principio di proporzionalità e di approccio in base al rischio”, in coerenza con la natura, la dimensione, la complessità dell’attività svolta, la tipologia e la gamma dei servizi prestati.

Pare evidente, in effetti, che in caso di Destinatari di minori dimensioni o non particolarmente esposti ai rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo possano essere adottate soluzioni più snelle, senza necessariamente nominare un sostituto, ma prevedendo, ad esempio, che lo stesso Esponente Responsabile AML, possa assolvere a tale ruolo (a maggior ragione se identificato nel Direttore Generale, specie se dotato di specifiche competenze in materia di antiriciclaggio).

Al fine di applicare correttamente il principio di proporzionalità, le Disposizioni forniscono espressamente, peraltro, i fattori che devono essere considerati, indicati nella novellata nota (5)[9].

Anche nei Destinatari di maggiori dimensioni o complessità, tuttavia, pare possano essere adottate soluzioni organizzative idonee ad assicurare la continuità operativa della funzione antiriciclaggio, senza prevedere necessariamente la nomina di un sostituto del Responsabile Antiriciclaggio.

Ove l’organizzazione interna della funzione antiriciclaggio e la ripartizione dei compiti e delle responsabilità siano chiaramente disciplinate dalla policy antiriciclaggio e dalle procedure interne al fine di assolvere, anche in assenza del responsabile, ai compiti attribuiti alla funzione medesima secondo quanto previsto nella Parte Terza, sezione I, pare infatti non essere strettamente necessario procedere alla nomina di un sostituto del Responsabile Antiriciclaggio.

In tale contesto, ove non sia già stato ordinariamente previsto nella policy antiriciclaggio in via generale, che l’Esponente Responsabile AML riferisca direttamente agli organi aziendali, potrebbe essere stabilito che questi riferisca in assenza del Responsabile Antiriciclaggio, avvalendosi del supporto, ove del caso, dei responsabili delle singole unità organizzative in cui si articola la funzione antiriciclaggio, per le tematiche di competenza.

Va da sé, che tale fattispecie dovrebbe essere espressamente contemplata e disciplinata nella policy antiriciclaggio approvata dagli organi aziendali e che sarebbe comunque opportuno stabilire un congruo lasso temporale (ad esempio 3 o 6 mesi) entro il quale, se il Responsabile Antiriciclaggio non fosse in grado di assolvere ai propri compiti, gli organi aziendali si riuniscono al fine di nominare un nuovo Responsabile Antiriciclaggio.

Le Disposizioni prevedono espressamente, infatti, la necessità di ricondurre ad unità la gestione complessiva del rischio di riciclaggio mediante la nomina di un responsabile con compiti di indirizzo, coordinamento e supervisione (si veda ad esempio, Parte I, sezione I, punto 1.1).

Resta comunque ferma la necessità di prevedere, in tutte le fattispecie sopra elencate, l’attribuzione di specifiche deleghe per provvedere all’assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva, in caso di assenza o impedimento del responsabile della segnalazione delle operazioni sospette, che potrebbe peraltro non coincidere con il Responsabile Antiriciclaggio.

Questo al fine di assolvere a quanto già da tempo previsto dalla normativa primaria (art. 35 del decreto legislativo n. 231/2007) in merito alla necessità di trasmettere “senza ritardo” alla UIF[10] una segnalazione di operazione sospetta quando i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminose.

5. L’esternalizzazione della funzione antiriciclaggio

Il Provvedimento è intervenuto anche nella disciplina dell’esternalizzazione modificando, anzitutto, l’oggetto dell’affidamento a terzi delle attività proprie della funzione antiriciclaggio che le nuove Disposizioni indicano nello svolgimento dei compiti (e non più nei soli controlli) attribuiti alla funzione antiriciclaggio. E’ stato, inoltre, precisato che l’affidamento a soggetti terzi di detti compiti è consentito nel rispetto del principio di proporzionalità; ciò comporterà, pertanto, il restringimento dell’ambito di ammissibilità dell’esternalizzazione e la relativa decisione dovrà essere assunta dai Destinatari motivandola in considerazione dei fattori indicati alla nota 5 delle Disposizioni AML, per valutare l’applicazione delle Disposizioni medesime in coerenza con il principio di proporzionalità.

E’ in ogni caso compito dell’organo con funzione di gestione assicurare, nei casi di esternalizzazione dei compiti operativi della funzione antiriciclaggio, il rispetto della normativa applicabile e ricevere periodiche informazioni sullo svolgimento delle attività esternalizzate.

Le nuove Disposizioni AML hanno poi esplicitato le attività minime che, in caso di esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio, competono al Responsabile Antiriciclaggio del Destinatario, il quale sarà tenuto a (i) monitorare, attraverso controlli periodici, il rispetto degli obblighi contrattuali e la corretta esecuzione del servizio da parte del fornitore; (ii) verificare che il servizio erogato dal fornitore consenta l’efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio; (iii) riferire con regolarità agli organi sullo svolgimento dei compiti di esternalizzazione in modo da assicurare che le misure correttive eventualmente necessarie siano tempestivamente adottate.

Un’ulteriore modifica, che recepisce le osservazioni formulate al testo posto in consultazione, riguarda il chiarimento circa la possibilità, in caso di esternalizzazione della funzione ad altra società del medesimo gruppo con sede in Italia, di far svolgere i compiti del Responsabile Antiriciclaggio da un referente interno in possesso dei requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali richiesti per il Responsabile Antiriciclaggio, purché ciò sia ammesso da altre disposizioni di Banca d’Italia applicabili al singolo Destinatario[11].

6. La formazione del personale

Particolare importanza riveste l’attività di formazione del personale e degli addetti alla rete distributiva. Tale aspetto, pur non rappresentando di per sé un elemento di novità, viene ulteriormente sottolineato dalle nuove Disposizioni AML prevedendo la necessità di adottare, da parte della funzione antiriciclaggio, anche “indicatori di efficacia dell’attività formativa svolta”.

Nel caso di ricorso a un fornitore esterno, il Responsabile Antiriciclaggio è infatti chiamato dalle nuove Disposizione AML ad accertare che i soggetti cui sia affidato lo svolgimento dell’attività formativa possiedano le conoscenze in materia di antiriciclaggio richieste per garantire la qualità della formazione e che il contenuto di questa sia adeguato alle specificità del destinatario.

7. Le nuove disposizioni applicabili ai gruppi

Il Provvedimento ha introdotto, infine, importanti novità anche alla disciplina antiriciclaggio dei gruppi: le modifiche apportate alla Parte Quinta delle Disposizioni AML riguardano, in particolare, l’introduzione della figura dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio a livello di gruppo (“Esponente Responsabile AML di Gruppo”) e di quella del responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo (“Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo”), nonché l’ampliamento delle competenze in materia di antiriciclaggio della capogruppo.

Nel rispetto delle nuove Disposizioni AML la capogruppo sarà chiamata a nominare l’Esponente Responsabile AML di Gruppo (individuandolo tra i componenti del proprio organo amministrativo, ovvero nel Direttore Generale, purché ricorrano le condizioni previste nella nuova sezione III-bis della Parte Seconda delle Disposizioni AML esposte al precedente capitolo 2 al quale si rinvia) e a designare il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo, provvedendo altresì ad istituire, in coerenza con il principio di proporzionalità, una struttura organizzativa centrale chiamata a svolgere, in materia di antiriciclaggio, compiti operativi e di coordinamento a livello di gruppo.

L’Esponente Responsabile AML di Gruppo dovrà fungere da trait d’union tra il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo e gli organi di vertice (organo con funzioni di supervisione strategica e organo con funzioni di gestione) della capogruppo assicurando che questi ultimi ricevano tutte le informazioni necessarie per comprendere pienamente, ai fini dell’espletamento delle rispettive attribuzioni, la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il gruppo è esposto. Anche l’incarico dell’Esponente Responsabile AML di Gruppo è esecutivo e tra i suoi compiti rientra anche quello di vigilare sull’operato del Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo, al fine di assicurare che questi svolga correttamente i propri compiti esplicitati dalle nuove Disposizioni[12].

Le nuove Disposizioni AML integrano ulteriormente le competenze in materia antiriciclaggio della capogruppo che, a fronte delle novità introdotte, sarà tenuta non solo ad assicurare l’attuazione delle strategie e delle politiche antiriciclaggio di gruppo da parte delle singole società che ne fanno parte, ma dovrà anche garantire che gli organi aziendali e le strutture interne di ciascuna di queste (comprese le funzioni di controllo) dispongano di tutte le informazioni necessarie per svolgere i relativi compiti. Al tal fine, le nuove Disposizioni hanno espressamente assegnato alla capogruppo il compito di definire ed approvare politiche e procedure di gruppo in materia di antiriciclaggio che comprendano, tra l’altro, anche (i) procedure di controllo in materia di antiriciclaggio a livello di gruppo, (ii) procedure formalizzate di coordinamento e condivisione delle informazioni rilevanti fra società appartenenti al gruppo anche ai fini all’individuazione delle operazioni sospette, (iii) una linea di riporto diretta tra il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo e responsabili antiriciclaggio delle singole entità, anche estere, appartenenti al gruppo.

Al Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo è invece attribuita una funzione di coordinamento dei responsabili delle funzioni antiriciclaggio delle singole controllate (anche estere), con i quali collabora garantendo che gli stessi svolgano in maniera coordinata i propri compiti applicando politiche e procedure coerenti con quelle di gruppo. Al medesimo è affidato altresì il compito di presentare, agli organi aziendali della capogruppo, una relazione annuale sull’esposizione ai rischi di riciclaggio e sulle attività della funzione antiriciclaggio a livello di gruppo.

La natura trasversale e transnazionale del rischio di riciclaggio rende sempre più necessario, infatti, assicurare un presidio omogeneo e coordinato dello stesso non solo a livello di singola entità, ma di gruppo nel suo complesso.

 

[1] Tra questi rientrano le banche, le SIM, le SGR, le SICAF e le SICAV, gli intermediari e le società fiduciarie iscritte nell’albo 106 del Testo Unico Bancario, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, nonché gli altri ulteriori soggetti indicati nelle Disposizioni Preliminari delle Disposizioni AML, alle quali si rinvia.

[2] Il Provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 190 del 16 agosto 2023 e fissa l’entrata in vigore delle nuove Disposizioni AML decorsi 90 giorni da questa data, specificando che la nomina della nuova figura dell’“Esponente Responsabile per l’antiriciclaggio” di cui si dirà in seguito dovrà avvenire al primo rinnovo degli organi sociali successivo all’entrata in vigore del Provvedimento e, comunque, entro il 30 giugno 2026.

[3]Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849” (EBA/GL/2022/05 del 14 giugno 2022) entrati in vigore il 1° dicembre 2022. Per l’analisi degli orientamenti si rinvia al contributo di Fabio Civale, “Antiriciclaggio: orientamenti EBA su politiche e procedure” pubblicato in questa rivista il 9 novembre 2022.

[4] Questa nuova figura si va ad aggiungere ai presidi organizzativi minimi individuati sin dal 2019 da Banca d’Italia nella funzione antiriciclaggio, nel responsabile della segnalazione delle operazioni sospette e nella funzione di revisione interna.

[5] L’introduzione dell’Esponente Responsabile AML rappresenta un’effettiva novità rispetto al quadro normativo nazionale. Pur non avendo sinora trovato spazio nella disciplina nazionale, questa figura è da tempo richiamata nella disciplina europea; v., al riguardo, l’art. 46, comma 4 della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), gli “Orientamenti EBA sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave” (orientamento n. 58, EBA/GL/2021/06) e gli “Orientamenti EBA in materia di governance interna ai sensi della Direttiva (UE) 2019/2034” (orientamento n. 35, EBA/GL/2021/05).

[6] Per l’esame dei singoli compiti che l’Esponente Responsabile AML sarà chiamato a svolgere, si rinvia al paragrafo 5 della nuova sezione III-bis, Parte Seconda delle Disposizioni AML, introdotta dal Provvedimento.

[7] Le nuove Disposizioni AML indicano a titolo esemplificativo le seguenti ipotesi quali casi che potrebbero giustificare l’attribuzione dell’incarico al Direttore Generale: (i) assenza di esponenti esecutivi nell’organo di amministrazione; (ii) organi con pochi componenti; (iii) particolare onerosità, in termini di disponibilità di tempo, dell’attribuzione dell’incarico a esponenti esecutivi.

[8] In tal senso sembra esprimersi, seppure con riferimento agli Orientamenti EBA, Fabio Civale, op. cit., pagg. 7 e 8.

[9] Il Provvedimento è intervenuto anche sui fattori che i Destinatari sono tenuti a considerare al fine di applicare le Disposizioni AML coerentemente con il principio di proporzionalità. In particolare, le modifiche apportate all’elenco di questi fattori, contenuto alla nota (5) delle Disposizioni, hanno avuto ad oggetto l’inserimento di due ulteriori fattori: “numero dei dipendenti”, nonché “numero di clienti”.

[10] L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, istituita dal Decreto Legislativo n. 231/2007 presso la Banca d’Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, ha iniziato a operare il 1° gennaio 2008 nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio.

[11] Per i gruppi bancari cooperativi, le nuove Disposizioni AML prevedono, inoltre, l’applicazione agli stessi delle disposizioni dettate nella Parte Prima, Cap. 6, Sez. III, par. 1.3 della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo.

[12] Cfr. Parte Quinta, sezione II delle Disposizioni.

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