L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio non si applica alle operazioni di trasferimento di somme di danaro e di attività finanziarie estere presso una banca o un intermediario finanziario residente, nell’ambito del c.d. “Scudo Fiscale”, ovvero per i rimpatri e le regolarizzazioni di capitali frutto di reati per i quali l’art. 13 bis, 4° comma, del d.l n. 78 dell’1 luglio 2009 esclude la punibilità.
Infatti, evidenzia il Tribunale di Roma con la pronuncia in oggetto, il “sospetto” non significa che il soggetto tenuto all’obbligo di segnalazione debba svolgere indagini o accertamenti particolari, ovvero adoperarsi oltre un criterio di ordinaria diligenza o anche di diligenza speciale oprofessionale.
Nel caso quindi di operazioni soggette a “Scudo Fiscale”, rispetta il criterio di diligenza la condotta dell’intermediario cheritenga eventuali anomalie non segnalabili, proprio perché relative a condotte non punibili penalmente ai sensi della suddetta norma, senza che possa essere doverosamente richiesta un’ulteriore indagine per l’accertamento dell’eventuale sussistenza di un riciclaggio o di reati nonscriminati.