Con Risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti relativamente al Provvedimento congiunto Agenzia/GDF 8 agosto 2014, prot. n. 2014/105953 (cfr. contenuti correlati), riguardante le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari.
In particolare, la presente Risoluzione segue le richieste pervenute alla stessa Agenzia circa la possibile esenzione, per i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dell’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 ottobre p.v., l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per lo scambio informativo di cui al suddetto provvedimento dell’8 agosto 2014.
Questo in ragione del fatto che già sussistono nell’ordinamento interno, registri ed elenchi detenuti da pubbliche amministrazioni contenenti gli indirizzi PEC, ai quali la stessa Agenzia delle entrate può liberamente accedere.
Nel riconoscere tale possibilità, l’Agenzia ha ritenuto che i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che hanno già effettuato la comunicazione dell’indirizzo PEC all’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), non sono tenuti all’adempimento di cui al punto 6 del provvedimento dell’8 agosto 2014.