L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione su quattro progetti di standard tecnici di regolamentazione (RTS), fondamentali per il nuovo regime antiriciclaggio e antiterrorismo dell’UE, di cui al pacchetto AML/CFT, composto dalla Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio o AMLD6), dal Regolamento (UE) 2024/1624 (Regolamento Antiriciclaggio o AMLR) e dal Regolamento (UE) 2024/1620 (Regolamento AMLAR).
Gli standard tecnici determineranno le modalità con cui gli istituti e le autorità di vigilanza ottempereranno ai loro obblighi in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.
Sempre in ambito antiriciclaggio si segnala il webinar organizzato da questa Rivista il prossimo 20 marzo 2025 su “I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette“.
Le bozze di standard EBA in consultazione seguono alla richiesta di consulenza della Commissione europea del 12 marzo 2024, relativamente ai mandati di regolamentazione di cui:
- all’art. 40, par. 2, della VI Direttiva Antiriciclaggio
- all’art. 53, par. 10, della VI Direttiva Antiriciclaggio
- all‘art. 12, par. 7, del Regolamento AMLAR
- all’art. 28, par. 1, del Regolamento Antiriciclaggio
Gli standard tecnici proposti nell’ambito del Regolamento istitutivo dell’AMLA e della VI Direttiva si concentrano sui seguenti aspetti:
- il modo in cui la nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AMLA) deciderà quali istituti saranno soggetti alla vigilanza diretta: EBA propone che l’AMLA determini innanzitutto quali istituti siano idonei alla vigilanza diretta, tenendo conto delle loro attività transfrontaliere; in una seconda fase, l’AMLA prenderà in considerazione i risultati della metodologia armonizzata di valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo (ML/TF)
- la determinazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato a ciascun istituto: EBA propone di istituire una metodologia armonizzata che tutte le autorità di vigilanza nazionali applicheranno per valutare i rischi intrinseci di un istituto, la qualità dei controlli e i rischi residui che permangono dopo l’applicazione dei controlli; l’approccio proposto garantirà che le valutazioni del rischio a livello di ente da parte delle autorità di vigilanza siano coerenti, con risultati comparabili tra gli Stati membri e ridurrà inoltre gli oneri normativi per gli istituti transfrontalieri, soprattutto perché le richieste di informazioni da parte delle diverse autorità di vigilanza saranno allineate
- la portata e la qualità delle informazioni che gli istituti dovranno ottenere nell’ambito del processo di adeguata verifica della clientela previsto dal nuovo regime antiriciclaggio e antiterrorismo: per ottenere risultati efficaci e limitare i costi di conformità, EBA propone un quadro di riferimento all’interno del quale gli istituti potranno scegliere l’approccio più appropriato, nella misura in cui è conforme al nuovo Regolamento AML; ad esempio, EBA elenca i tipi di documenti e le fonti di informazione che gli istituti dovrebbero consultare, piuttosto che specificare i documenti e le fonti stessi
- gli indicatori e i criteri da tenere in considerazione quando si stabilisce il livello delle sanzioni pecuniarie o si adottano misure amministrative, compreso lo sviluppo di una metodologia su come imporre le penalità periodiche: l’obiettivo è quello di garantire che le violazioni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo siano valutate allo stesso modo da tutte le autorità di vigilanza dell’UE e che l’azione di contrasto sia proporzionata, dissuasiva ed efficace
La consultazione è aperta fino al 6 giugno 2025.
EBA presenterà gli standard tecnici alla Commissione europea il 31 ottobre 2025.