L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato una circolare in materia di antiriciclaggio relativamente utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti di denaro contante.
L’UIF ha infatti riscontrato che, presso gli sportelli automatici (ATM) di alcune banche, vengono eseguiti ripetuti prelievi di denaro contante di rilevante ammontare mediante carte di pagamento, emesse talora da intermediari esteri.
Secondo l’UIF tale prassi, favorita da plafond aziendali elevati per il prelevamento di contante, consente – a fronte di onerose commissioni di transazione – di utilizzare le carte in questione in modo anomalo rispetto alla loro normale funzione di strumento di pagamento alternativo al contante, esponendo gli intermediari a un elevato rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio.
Attraverso tale operatività, infatti, il possessore della carta può disporre di banconote per importi complessivi anche in violazione dei limiti di trasferimento di contante fra soggetti diversi (cfr. da ultimo art. 12, co. 1, D.L. 201/2011, cd. Decreto salva Italia).
Nell’invitare quindi gli intermediari alla massima attenzione ai prelievi di contante – specie se ricorrenti e/o di importo complessivo rilevante – effettuati presso propri ATM mediante carte di pagamento, l’UIF ha posto l’accento sulla necessità di adottate idonee procedure di valutazione dell’eventuale natura sospetta delle operazioni.
Nel caso in cui i prelevamenti siano stati eseguiti con carte emesse a favore di clienti propri o di intermediari del gruppo, l’operatività andrà valutata anche a livello di gruppo, al fine di verificare la coerenza delle operazioni di prelievo di contante effettuate presso sportelli automatici con il profilo soggettivo del cliente, avvalendosi degli indicatori di anomalia emanati con Provvedimento della Banca d’Italia del 24 agosto 2010 (cfr. in particolare l’indicatore n. 11 e i relativi sub-indici).
I prelevamenti effettuati con carte di pagamento rilasciate da altri intermediari – specie se insediati in Stati che non applicano misure antiriciclaggio equivalenti a quelle della direttiva 2005/60/CE – andranno attentamente valutati alla luce delle oggettive caratteristiche di anomalia nonché delle eventuali ulteriori informazioni disponibili. Eventuali operazioni sospette dovranno essere segnalate con la massima tempestività.