Pubblicato dall’Antitrust l’aggiornamento al 10 ottobre 2012 delle Risposte alle domande più frequenti (c.d. FAQ, Frequently Asked Questions) in materia di “Contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità”.
Di seguito si riporta espressamente il testo delle FAQ aggiornate.
1. L’obbligo di versamento del contributo riguarda le sole società italiane o anche le società straniere che realizzano ricavi in Italia?
Le società soggette al versamento del contributo sono le società con ricavi superiori a 50 milioni di euro iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio italiane.
2. Le società estere sono soggette al pagamento del contributo per il fatto di avere un ufficio di rappresentanza o commerciale in Italia o solo se hanno sede legale in Italia?
v. 1
3. Il contributo si applica a tutte le società con ricavi superiori a 50 milioni o solo quelle soggette all’obbligo di notifica per le operazioni di concentrazione?
v. 1
4. Sono soggette al contributo anche le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata?
Si. Anche le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata sono soggette al versamento del contributo.
5. Il fatturato da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è il fatturato mondiale della società italiana o il solo fatturato relativo a vendite in Italia?
Per il calcolo del contributo va considerato come base di calcolo l’ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali (sulla base delle previsioni dell’art. 2425-bis, comma 1, del Cod. Civ.).
6. Le società italiane appartenenti a gruppi societari che singolarmente non superano la soglia dei 50 milioni di ricavi ma superano detta soglia solo aggregate a livello di gruppo, sono soggette al versamento del contributo?
No. Il bilancio da tenersi in considerazione è quello d’esercizio di ciascuna singola società, non quello consolidato di gruppo. Pertanto, le società italiane che, singolarmente, superano la soglia dei 50 milioni di ricavi sono tenute al versamento del contributo.
7. Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, il contributo può essere versato dalla società madre per conto delle società controllate/collegate/sottoposte ad attività di direzione e coordinamento e in caso con un unico versamento?
Si. Il versamento può essere disposto dalla società madre ma singolarmente per ciascuna delle società soggette al contributo. Ogni bonifico dovrà riportare nella causale per il beneficiario il codice fiscale e la denominazione sociale della singola società cui il versamento fa riferimento.
Solo ed esclusivamente nel caso si raggiunga la soglia massima per il gruppo di società (v. FAQ 14), è ammesso un unico versamento, la cui causale per il beneficiario dovrà riportare il codice fiscale e la denominazione sociale della società madre del gruppo cui il versamento fa riferimento. Nell’invio del “Modulo di comunicazione dell’avvenuto versamento” la società dovrà allegare lo schema con l’indicazione del codice fiscale e la denominazione sociale di tutte le società soggette al contributo cui il versamento unico fa riferimento.
8. Nel caso di bilanci consolidati (che includono quindi i ricavi di tutte le società del gruppo), esiste un obbligo di versamento del contributo in capo alla capogruppo sulla base dei ricavi consolidati?
No. Il bilancio cui si fa riferimento per l’individuazione dell’eventuale contributo da versare è il bilancio di esercizio di ogni singola impresa, non il bilancio consolidato.
9. Qual è l’importo minimo del contributo per il 2013?
L’importo minimo è 4.000 euro, che corrisponde allo 0,08 per mille del fatturato minimo soggetto a contribuzione (50 milioni di euro). Sono quindi soggette all’importo minimo le società che hanno un fatturato pari a 50 milioni di euro.
10. A quale bilancio societario occorre far riferimento per il calcolo del contributo da versare?
All’ultimo bilancio di esercizio annuale approvato alla data della delibera AGCM n. 23787, ossia alla data del 18 luglio 2012.
11. Le società di trading/distribuzione (acquisto e successiva rivendita ai distributori/clienti finali) devono calcolare il contributo sul decimo del totale attivo esclusi i conti d’ordine piuttosto che sul conto economico?
No. La base di calcolo è costituita dall’ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali (v. 5)
12. Quando dovrà essere versato il contributo per l’anno 2014?
Esclusivamente per l’anno 2013, il contributo dovrà essere versato anticipatamente entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a partire dal 2014, il termine previsto per il versamento è il 31 luglio dell’anno di riferimento; quindi per l’anno 2014 il contributo andrà versato entro il 31 luglio 2014.
13. Dove è possibile reperire il modello telematico per comunicare l’avvenuto versamento del contributo?
Il modello sarà disponibile sul sito www.agcm.it dal 1 ottobre 2012, data a partire dalla quale sarà possibile effettuare il versamento. Un link a tale modello sarà attivato anche in questa stessa sezione.
14. Considerato che ai sensi del diritto antitrust il gruppo di società è una “impresa”, i gruppi di società hanno come limite massimo di contribuzione il tetto massimo di 400.000 euro?
Si, i gruppi di società – soggette al versamento in quanto singolarmente eccedenti la soglia dei 50 milioni di euro per i ricavi – hanno come limite massimo della contribuzione cento volte l’importo minimo, pari, per il 2013, a 400.000 euro.
15. Il contributo dovuto per l’anno 2013 da versare entro il 30/10/2012 sui ricavi del bilancio 2011 è deducibile ai fini fiscali?
L’Autorità non è competente a pronunciarsi in merito alla deducibilità ai fini fiscali del contributo.
16. Chi è tenuto al versamento in caso di fusione/cessione?
Sono tenuti al versamento le società di capitali iscritte nel registro delle imprese i cui ricavi superino i 50 milioni euro all’ultimo bilancio approvato alla data della delibera AGCM 23787, ossia alla data del 18 luglio 2012. Come per qualsiasi altro tipo di obbligazione, nel caso di fusione e cessione, le obbligazioni relative al pagamento del contributo sono trasferite al soggetto che subentra nei diritti e obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione e o cessione.
17. Sono previste sanzioni in caso di mancato versamento del contributo?
NO. Non sono previste sanzioni. In caso di tardivo pagamento sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di pagamento del contributo e la data di effettuazione del pagamento (per il calcolo dei giorni si applica il metodo dell’anno civile), nonché le maggiori spese connesse alla riscossione coattiva tramite ruolo.
18. Nel caso di consorzi di società, sono soggette al contributo sia la società consortile che le singole società consorziate?
No. Nel caso dei consorzi, la contribuzione va versata solamente dalle società consorziate.
19. A quale cifra l’importo da versare deve essere arrotondato?
L’importo può essere versato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo.
20. Esistono dei criteri per la ripartizione del contributo massimo di Euro 400.000,00 nell’ambito di un gruppo di società.
Il criterio di ripartizione del contributo massimo di 400.000 euro applicabile al gruppo è irrilevante.
Vedi FAQ 7.
21. Nel caso di gruppo, si deve far riferimento al bilancio consolidato o ai bilanci di esercizio delle singole società?
Il calcolo del contributo di gruppo deve essere effettuato sommando i singoli contributi dovuti dalle società che sono soggette all’obbligo di contribuzione in quanto singolarmente superano i 50 milioni di euro di ricavi sulla base dei bilanci di esercizio delle stesse .
22. Le società di capitali costituite all’estero sono tenute al versamento del contributo?
No, ad eccezione dell’ipotesi in cui esse abbiano in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile soggette ad obbligo di iscrizione al Registro delle imprese. In tal caso la base di calcolo del contributo è costituita dall’ammontare complessivo della voce ricavi A1 del Conto Economico (o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali), del bilancio della stabile organizzazione, se redatto, ovvero della voce corrispondente ai ricavi realizzati dalla stabile organizzazione italiana nel bilancio della casa madre.
23. Cosa succede nelle partite infragruppo?
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
24. La comunicazione dell’avvenuto versamento può essere inviata da casella PEC diversa di quella del legale rappresentante della società?
Si. La comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante (o da suo delegato) utilizzando una casella di PEC anche non a lui intestata; all’interno del modulo è inoltre richiesto di indicare la casella di PEC che potrà essere utilizzata in seguito per ulteriori comunicazioni da parte dell’Autorità.