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Giurisprudenza

Antitrust UE: sulla restrizione potenziale della concorrenza “per effetto”

8 Aprile 2025

Daniel Foà, Assegnista di ricerca presso l’Università di Bari “Aldo Moro”

Corte di giustizia dell’Unione Europea, Sez. X, 5 dicembre 2024 (Causa C-606/23) – Pres. Gratsias, Rel. Csehi

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza del 5 dicembre 2024, la Corte di Giustizia UE, Decima Sezione (pres. Gratsias, rel. Csehi), pronunciandosi in materia di Antitrust UE, ha chiarito che «l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non impone all’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro di dimostrare l’esistenza di effetti restrittivi concreti e reali sulla concorrenza», essendo sufficiente accertare una restrizione potenziale “per effetto”. 

La pronuncia si pone, dunque, in continuità con l’approccio consolidato della Corte in ambito Antitrust UE la quale – richiamando espressamente nella motivazione i precedenti giurisprudenziali elaborati in relazione alle ipotesi di abuso di posizione dominante (in particolare, la sentenza Post Danmark C-23/14, EU:C:2015:651) – ha sancito che al fine di accertare l’anticoncorrenzialità dell’intesa non occorre dar prova della concretezza dell’effetto anticoncorrenziale ma è sufficiente dimostrare l’esistenza di effetti anticoncorrenziali potenziali, segnatamente effetti idonei a ostacolare l’ingresso di concorrenti potenziali nel mercato.

Il caso in esame concerneva in particolare accordi che prevedano limitazioni della garanzia sulle automobili, atte a obbligare o incentivare i proprietari delle automobili a farle riparare e a farne effettuare la manutenzione unicamente presso i rappresentanti autorizzati del costruttore automobilistico, nonché a utilizzare i pezzi di ricambio originali del costruttore automobilistico per la loro manutenzione periodica, affinché la garanzia automobilistica resti valida.

La Corte di Giustizia ha quindi ritenuto che, al fine di valutare la contrarietà di tali accordi all’art. 101 TFUE, fosse sufficiente che l’Autorità accertasse l’esistenza di una restrizione potenziale sulla concorrenza, purché sufficientemente sensibile

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