L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 9943 del 19 novembre 2019 ha fornito chiarimenti in relazione al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione.
In particolare, l’Ispettorato ha evidenziato come l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 sancisca il principio della responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro/appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.
Riportando poi gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 18004 del 04.07.2019, n. 22110 del 04.07.2019, n. 8662 del 28.03.2019 e n. 13650 del 21.05.2019), l’INL ha sottolineato il principio in virtù del quale il termine decadenziale di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all’azione promossa dagli enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva, che risulta invece soggetta alla prescrizione prevista dall’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, rispettivamente di dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie e di cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.