La Suprema Corte, con l’ordinanza in epigrafe, ha confermato il principio per cui una società consortile, costituita come strumento operativo volto unicamente a facilitare le attività di più società consorziate, appaltatrici nell’ambito di una procedura di affidamento, può legittimamente trarre benefici grazie al meccanismo del c.d. ribaltamento dei costi, sulla base di un principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l’ente appaltante, e quindi sulla base della conseguente unitarietà del regime fiscale. Ciò comporta che, se le imprese consorziate hanno la possibilità di avvalersi di un regime di agevolazioni, anche la società consortile è nelle condizioni di poterne godere.
Le argomentazioni della Quinta Sezione fanno leva in primis sulla legislazione in materia di appalti (e in particolare su L. 8 agosto 1977, n.584, art. 23 bis, aggiunto dalla L. 8 ottobre 1984, n. 687, art. 12, poi assorbito dal D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 26, e dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, art. 96, attualmente in vigore), che precisa che la società consortile “subentra, senza che ciò costituisca, ad alcun effetto, subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto”, lasciando ferma la responsabilità solidale delle imprese riunite nei confronti del committente. Tali assunti sono ripresi anche dalla giurisprudenza di Cassazione, che la Corte cita, del 2014 (Cass. 15330/2014), la quale ha affermato il principio secondo cui anche quando il consorzio è parte del contratto di appalto “tutti i diritti, gli obblighi, gli oneri e le responsabilità dell’operazione” sono riconducibili alla società consorziata, in quanto la funzione del consorzio è meramente strumentale e di servizio.Sebbene ciò, specifica la Corte, non faccia venire meno la qualità in capo alla società consortile di soggetto passivo, anche nei confronti del fisco le operazioni che compie quest’ultima sono operazioni proprie delle consociate, “per cui il consorzio nei rapporti interni è solo uno strumento operativo che adempie ai relativi obblighi mediante l’operazione c.d. di “riaddebito” o “ribaltamento”, sulle società consorziate”.
Tale principio è ripreso anche dalla giurisprudenza più recente (Cass. nn. 18436, 18437, 18438 e 18439 del 2017), che deduce che i costi della società consortile sono pertanto da ritenersi veri e propri costi delle consorziate, e che la doppia fatturazione imposta dal DPR n. 633 del 1972 al proprio articolo 3, comma 3, ultima parte deve essere, per quanto detto, assoggettata allo stesso regime fiscale, anche laddove quest’ultimo preveda delle esenzioni e delle agevolazioni.
Se ne conclude che, vista l’unitarietà del regime fiscale, le operazioni delle società consortili, tramite il meccanismo del c.d. ribaltamento, possono anche beneficiare di un “trasferimento”dell’agevolazione tributaria di cui si avvarrebbero le società consorziate.